Il divieto di subappalto non costituisce "clausola escludente" (se l’operatore possiede i requisiti di partecipazione)
Anche se riferita a servizi specialistici, merita segnalazione la Sentenza del Tar Veneto che si esprime sul ricorso di operatori che impugnano il disciplinare della gara nella parte che prevede: “tenuto conto della complessità dell’appalto e della necessità di rafforzare i controlli sui luoghi di lavoro, si specifica che il subappalto non è ammesso”.
Secondo il Tar alla previsione del divieto di subappalto disposta dal disciplinare, non può essere riconosciuta una valenza escludente.
In quanto le ricorrenti avrebbero potuto partecipare individualmente alla procedura di gara, perché in possesso della capacità, per mezzi e personale, necessaria allo svolgimento di tutti i servizi previsti.
Tar Veneto, Sez. I, 25/05/2022, n. 788 dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse:
Da tali premesse emerge che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, non può essere attribuita alla clausola dell’art. 6 del disciplinare che vieta il subappalto la valenza di una previsione escludente, dato che in concreto le ricorrenti avrebbero potuto partecipare anche senza ricorrere al subappalto.
Sul punto, come è stato anche recentemente osservato “merita sicuramente adesione l’orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come possano essere ritenute immediatamente escludenti solo quelle clausole ‘che con assoluta ed oggettiva certezza incidono direttamente sull’interesse dell’impresa in quanto precludono, per ragioni oggettive, a un operatore economico, un’utile partecipazione alla gara’ (Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2021, n. 5792), così escludendo ogni possibilità di considerare immediatamente impeditive della partecipazione clausole che, in realtà, non incidano su qualsivoglia ‘operatore economico che intenda partecipare al confronto competitivo, ..(dipendendo, al contrario, solo dalle) specifiche modalità organizzative e produttive del singolo concorrente’ (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 2658)” (in questi termini T.A.R. Toscana, Sez. I, 3 febbraio 2022, n. 120).
Il ricorso con il quale .. e …. hanno impugnato direttamente la lex specialisdella procedura senza partecipare alla medesima è pertanto inammissibile per carenza di interesse.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 25/05/2022 di Roberto Donati
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