Se la gara è bandita da una centrale di committenza per conto di altre amministrazioni, della commissione possono far parte funzionari di queste amministrazioni

Descrizione Immagine non disponibile

La ricorrente evidenzia, tra i vari motivi, come la commissione di gara fosse illegittimamente composta, in quanto il presidente non era dipendente della Centrale di Committenza bensì di uno degli enti per conto dei quali era svolta la gara.

Ciò si pone in contrasto con le disposizioni derivanti dal combinato disposto fra gli artt. 77, 78 e 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006. Infatti, non essendo ancora entrato a regime il sistema di individuazione dei commissari di gara previsto dall’art. 78 del vigente Codice dei contratti pubblici, in base all’art. 216, comma 12, dello stesso Codice la nomina dei commissari va fatta applicando le norme previgenti, ed in particolare l’art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che “La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante…”;

Tar Marche, Sez. I, 21/ 09/2021, n. 677 respinge il ricorso:

5.1. Il primo motivo va disatteso, in quanto, come il Tribunale ha avuto modo di statuire nella sentenza n. 583/2020 (alle cui conclusioni l’odierno Collegio ritiene di dover aderire), laddove una gara d’appalto sia bandita da una centrale di committenza o stazione unica appaltante per conto di altre amministrazioni, della commissione di gara possono far parte funzionari di queste amministrazioni, visto che la gara viene bandita nel loro interesse e che, dunque, è assicurata la finalità che la norma invocata da parte ricorrente intendeva perseguire. Va infatti adeguatamente considerato che nel sistema disegnato dal D.Lgs. n. 163/2006 – nella sua versione originaria, ovviamente – le stazioni appaltanti uniche non costituivano, come è invece accaduto dopo il 2012, un asse portante della disciplina, per cui l’art. 84 del c.d. Codice degli appalti 2006 va letto ed applicato tenendo conto dell’evoluzione che si è avuta medio tempore e che emerge dalla semplice comparazione fra l’originale art. 33 del D.lgs. n. 163/2006 e gli artt. 37-43 del vigente D.lgs. n. 50/2016. E non va nemmeno obliterato il fatto che le stazioni uniche appaltanti, dovendo per la propria mission istituzionale svolgere tendenzialmente un gran numero di gare e non essendo dotate di un grado di autonomia gestionale tale da consentire loro (salvo casi particolari) di assicurarsi un’adeguata provvista di personale, potrebbero trovarsi in grave difficoltà a completare le procedure avviate se fossero obbligate a designare quali presidenti delle commissioni di gara solo propri dirigenti o funzionari (e infatti un tale onere non è imposto dall’art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 nemmeno alle stazioni appaltanti “semplici”, visto che la disposizione invocata da ……… contiene l’inciso “…di norma…”).

Tutto ciò a prescindere dalle questioni di diritto intertemporale legate alla mancata implementazione del sistema di designazione dei commissari di gara previsto dall’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 21/09/2021 di Roberto Donati

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora


Loading...