La campionatura non è un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica

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L’appellante afferma che l’aggiudicataria, nel presentare la propria offerta, non si è attenuta al Disciplinare di gara, che onerava ogni ditta concorrente a produrre un campione per ciascuno dei prodotti presentati. L’aggiudicataria avrebbe presentato solo tre campioni sui cinque offerti e, per di più, non relativi ai “modelli principali” e di taglia diversa da quella indicata nel disciplinare (“M” in luogo di “L”).

Consiglio di Stato, Sez. III, 09/03/2022, n. 1699 respinge l’appello, ribadendo in particolare la funzione dei campioni di prodotti:

Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione.

L’art. 7.3 del Disciplinare di gara, con riferimento al Lotto n. 1 ha previsto, quanto alla campionatura, il deposito di grembiuli di diverso modello e di taglia L. Ha poi chiarito che per la campionatura pervenuta in ritardo o che sia difforme a quanto richiesto dallo stesso Disciplinare debba essere attivato l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti.

L’aggiudicataria avrebbe dovuto dunque produrre un campione di grembiule indicato ai punti a), b) e c) del Disciplinare. La circostanza che abbia offerto più grembiuli con riferimento ai punti b) e c) non la onerava a presentare, per ciascuno di questi, il relativo campione, essendo sufficiente il deposito di “un” campione.

In ogni caso – ed il rilievo assume carattere assorbente di ogni altra considerazione – a fronte di carenze nella campionatura l’aggiudicataria sarebbe stata ammessa, in applicazione del principio del soccorso istruttorio- ad integrare quanto depositato. La lex specialis di gara – la cui osservanza vincola per prima la stazione appaltante – prevede (punto 7.3 del Disciplinare), infatti, espressamente che “la campionatura pervenuta oltre il termine sopra citato o difforme con quanto previsto dalla presente gara e dall’offerta economica senza prezzi, comporterà la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice”.

Data la premessa, consegue che se la stazione appaltante avesse ritenuto che la campionatura del grembiule taglia “M” non fosse stata idonea a mostrare le caratteristiche del prodotto offerto ben avrebbe potuto chiedere di depositare anche un grembiule di taglia “L”; non lo ha fatto per l’evidente ragione che per valutare la qualità del prodotto non rileva la taglia dello stesso, essendo le caratteristiche indipendenti dalla dimensione.

La conclusione alla quale è pervenuto il Collegio è, del resto, conforme alla funzione della campionatura che, secondo la costante giurisprudenza della Sezione (15 marzo 2021, n. 2243; id. 5 maggio 2017, n. 2076), non è un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti. In altri termini, la campionatura, pur non costituendone una componente essenziale ed intrinseca, resta strettamente connessa all’offerta tecnica ed è funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa (Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2021 n. 5135; id. 20 agosto 2020, n. 5149).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 09/03/2022 di Roberto Donati

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