Il CCNL Metalmeccanico-Artigianato non è equivalente al CCNL Metalmeccanico-Industria
E’ da escludersi la presunzione di equivalenza tra il CCNL Metalmeccanico-Artigianato indicato dalla ricorrente e quello previsto dalla legge di gara (Metalmeccanico-Industria).
La stazione appaltante ha proceduto alla verifica di equivalenza, partendo dal profilo della equivalenza economica riscontrando la sussistenza di un significativo scostamento rispetto al trattamento retributivo previsto dal CCNL Metalmeccanico-Industria (pari a circa il 25%). A fronte di un così significativo deficit di tutela sotto il profilo economico, risultava pertanto ultronea la valutazione dell’eventuale equivalenza normativa del CCNL indicato dalla ricorrente.
Questo quanto stabilito da Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 08/06/2026, n. 2957
11. Per le ragioni sin qui illustrate, deve pertanto ritenersi immune da censure la impugnata determinazione esclusiva nella parte in cui è stata motivata sulla scorta della indicazione, nella offerta presentata dalla ricorrente, dell’applicazione di un CCNL “non conforme alla sua natura giuridica”.
12. Fermo il carattere assorbente – ai fini della esclusione dalla procedura di gara – della accertata carenza in capo alla ricorrente del presupposto soggettivo necessario ai fini della applicazione del CCNL indicato nella propria offerta, merita osservare come anche l’ulteriore profilo di doglianza articolato nell’ambito del primo motivo di gravame sia infondato.
13: La ricorrente ha dedotto l’erroneità della valutazione relativa alla insussistenza della equivalenza delle tutele atteso che la stazione appaltante (nel recepire le conclusioni dell’ANAC) si sarebbe limitata a verificare il profilo della equivalenza economica previsto dall’art. 4, comma 4, dell’Allegato I.01 al Codice, “trascurando il necessario esame comparativo dei parametri normativi indicati nei co. 1, 2 e 3 dello stesso articolo”.
14. Va, anzitutto, precisato come la disposizione da ultimo richiamata non trovi applicazione alla fattispecie di cui è controversia.
Infatti, soltanto con l’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (applicabile a far data dal 31.12.2024) il legislatore, nel modificare il comma 4 dell’art. 11 D.Lgs. 36/2023, ha precisato l’ubi consistam della tale valutazione di equivalenza delle tutele previste dai CCNL mediante il rinvio al nuovo allegato I.01.6 al Codice, il quale, all’art. 3, introduce una espressa presunzione di equivalenza e, all’art. 4, precisa i criteri da tenere in considerazione ai fini della verifica di equivalenza nell’ipotesi in cui l’anzidetta presunzione non possa trovare applicazione.
Dunque, l’art. 11 D.Lgs. 36/2023 ratione temporis applicabile prevedeva la necessità di svolgere la verifica della equivalenza delle tutele mediante il sub-procedimento di cui all’art. 110 del medesimo Decreto Legislativo, senza tuttavia precisare i criteri da valutare a tal fine.
Nella Relazione Illustrativa al Bando Tipo n. 1/2023, l’ANAC aveva, tuttavia, precisato che “Nei settori in cui sono presenti imprese di diversa natura (ad esempio, artigiani, cooperative, PMI e grandi imprese) con contrattazione separata si può ritenere esistere equivalenza nel caso di utilizzo di CCNL sottoscritti dalle medesime OO.SS. firmatarie, ma organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, purché ovviamente ai lavoratori dell’operatore economico venga applica il contratto corrispondente alla dimensione o natura giuridica” (art. 7).
Nella medesima Relazione si legge che la valutazione di equivalenza “deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile” e che, a tal fine, si suggerisce “di effettuare dapprima la valutazione dell’equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR – a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste”, potendo trarsi “utili elementi di riferimento dalle indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 2 del 28/7/2020”.
Quest’ultima, per quanto qui maggiormente rileva, stabilisce che “L’analisi del trattamento economico del contratto sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative costituisce, naturalmente, il principale aspetto sul quale incentrare la valutazione di equivalenza tra i contratti collettivi” e che “L’analisi sugli aspetti normativi del contratto collettivo potrà peraltro essere pretermessa allorquando siano riscontrati scostamenti nel trattamento retributivo applicato ai lavoratori, elemento di per sé sufficiente a revocare i benefici normativi e contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006”.
15. Ferme tali premesse, deve ritenersi che, correttamente esclusa (per le ragioni sopra evidenziate) la presunzione di equivalenza tra il CCNL Metalmeccanico-Artigianato indicato dalla ricorrente (contratto che quest’ultima – lo si ripete – non avrebbe in ogni caso potuto applicare) e quello previsto dalla legge di gara, la stazione appaltante ha proceduto alla verifica di equivalenza, con le modalità di cui all’art. 110 D.Lgs. 36/2023, principiando dall’esame del profilo della equivalenza economica.
16. Al riguardo la stazione appaltante, nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla ricorrente, ha riscontrato la sussistenza di un significativo scostamento rispetto al trattamento retributivo previsto dal CCNL Metalmeccanico-Industria (pari a circa il 25%): a fronte di un così significativo deficitdi tutela sotto il profilo economico, risultava pertanto ultronea la valutazione dell’eventuale equivalenza normativa del CCNL indicato dalla ricorrente.
17. A ciò si aggiunga, peraltro, che la ricorrente si è limitata a una contestazione del tutto generica sul punto (cfr. “ANAC con riferimento all’equivalenza economica, svolge in ogni caso un esercizio parziale ed errato. Essa infatti si limita a confrontare le componenti fisse della retribuzione globale annua…Il metodo ex art. 73/Allegato I.01 del codice degli appalti è più complesso e articolato…”), senza, tuttavia, offrire alcuna dimostrazione né dell’erroneità nel calcolo delle differenze retributive tra i due contratti né del fatto che una valutazione complessiva del CCNL in concreto applicato avrebbe condotto ad una determinazione positiva circa l’equivalenza.
18. Per tutte le ragioni sinora illustrate, deve ritenersi immune da censure la valutazione con cui la stazione appaltante ha ravvisato l’anomalia dell’offerta presentata dall’odierna ricorrente, provvedendo per l’effetto ad annullare l’aggiudicazione della gara in favore di quest’ultima.
Conseguentemente, il ricorso introduttivo – nella parte in cui con esso si fa valere l’illegittimità del provvedimento di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione – è infondato e va, pertanto, respinto.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 09/06/2026

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