Consigliere comunale inconferibile a Amministratore della società in house del Comune
Consigliere comunale inconferibile a Amministratore della società in house del Comune
Il nuovo incarico potrebbe essere assunto solo dopo un anno dalla cessazione di quello politico
La nomina di un consigliere comunale in carica ad Amministratore Unico della società in house che gestisce servizi pubblici per il medesimo comune di cui è consigliere non è consentita in base al d.lgs. n. 201 del 2022. Il nuovo incarico potrebbe essere assunto solo dopo un anno dalla cessazione di quello politico.
E’ quanto ha chiarito Anac con Parere Anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 25 maggio 2026, in risposta alla richiesta di un importante Comune del Lazio riguardo la possibilità di conferire l'incarico di amministratore unico della società in house ad un consigliere comunale in carica.
Anac ha evidenziato come “gran parte dell’attività svolta dalla società in questione rientri nell’alveo dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Logica conclusione è quindi che al caso di specie si applica il d.lgs. n. 201 del 2022 e l’inconferibilità degli incarichi prevista all’art. 6 del citato decreto. Nel dettaglio, la norma preclude – tra gli altri - ai componenti degli organi di indirizzo politico dell’ente preposto a vario titolo all’indirizzo, alla vigilanza e al controllo del servizio, il conferimento di incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario nonché inerenti alla gestione del servizio”.
Anac fa presente che, quanto all’incarico in provenienza, il consigliere comunale è componente dell'organo di indirizzo politico dell’ente che esercita, congiuntamente con gli altri comuni soci, il controllo analogo sulla società di servizi di cui il consigliere dovrebbe diventare amministratore unico. Pertanto, scrive l’Autorità, “rientra senza dubbio tra gli incarichi di amministrazione cui si riferisce il citato art. 6, comma 4, lett. a)”.
Al riguardo, Anac rammenta che, diversamente da quanto indicato nel d.lgs. n. 39/2013, la posizione di “amministratore” rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 6 è idonea a ricomprendere un qualsiasi componente dell’organo d’indirizzo dell’ente, secondo il generale approccio civilistico e commerciale. Pertanto, per la nomina del consigliere comunale in carica ad Amministratore Unico della società in house che gestisce servizi pubblici per il medesimo comune, scatta il divieto.
Fonte: ANAC, 08/06/2026

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