Bando tipo Anac per le gare telematiche
In caso di procedura di appalto gestita tramite piattaforma informatica, la stazione appaltante deve adattare il disciplinare di gara alle peculiarità del rapporto che si viene a configurare fra operatore economico e stazione appaltante. Per fare questo avrà a disposizione un apposito «bando-tipo», nella forma in realtà di un disciplinare-tipo, dedicato alle sole gare gestite con piattaforme informatiche.
È quanto accadrà nelle prossime settimane, a valle della scelta dell'Autorità nazionale anticorruzione di avviare una consultazione pubblica (che scadrà il prossimo 15 marzo 2021) per l'adozione di un documento di riferimento per le stazioni appaltanti che gestiscono le gare, direttamente o indirettamente, in modalità telematica.
Il documento emesso ai sensi dell'articolo 71 del codice dei contratti pubblici, riguarda l'aggiudicazione di una procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per importi al di sopra della soglie europea nel settore dei servizi e delle forniture e si caratterizza per il fatto che, prendendo come riferimento il vigente bando-tipo 1, inserisce su questo telaio una serie di previsioni tipizzate per gli appalti gestiti esclusivamente attraverso piattaforme informatiche.
Per questo lavoro l'Anac aveva infatti rilevato come, a fronte della prescrizione che obbliga le amministrazioni a gestire le gare con sistemi telematici, «risulta che attualmente circa il 30% delle procedure di gara è gestito ancora in modalità cartacea», anche se rapidamente si dovrebbe arrivare ad una diffusione totale.
Lo schema-tipo serve quindi a evitare alle stazioni appaltanti di introdurre clausole derogatorie al bando-tipo 1 e ad applicare direttamente una specifica linea guida.
L'Autorità in particolare ha provveduto all'introduzione di apposite clausole connesse all'utilizzo di sistemi informatici per lo svolgimento della gara e, dall'altro, ha proceduto all'adeguamento di diversi istituti giuridici alle previsioni normative introdotte dai decreti legge n. 32/19 (sblocca cantieri) e 76/20 (semplificazioni).
Ad esempio si fa riferimento alla cosiddetta inversione procedimentale (prima la valutazione delle offerte e poi la verifica dei requisiti di ammissione alla gara, prorogata a tutto il 31 dicembre 2021), alla disciplina sulla nomina della commissione giudicatrice (senza ricorso all'albo Anac fino a tutto il 2021), a quella sull'avvalimento, ma anche a quella sul subappalto (per la quale si dà indicazione alle stazioni appaltanti della possibilità di fissare un limite ma motivando adeguatamente la scelta sia rispetto alla peculiarità dell'appalto sia alla situazione concreta, sul territorio, in cui viene calato l'appalto.
Le norme del Disciplinare tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti redigenti, fatte salve le parti appositamente indicate come «facoltative», per le quali è espressamente consentita dal modello stesso una flessibilità applicativa. Per le procedure indette dalle centrali di committenza il modello predisposto potrà essere utilizzato nei limiti di compatibilità con le specificità dell'oggetto delle diverse tipologie di appalto.
A cura di Italia Oggi numero 018 pag.14 del 23/01/2021 di Andrea Mascolini
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