Avvocati creativi: illegittimità della commissione in quanto i commissari erano i punti di contatto per il sopralluogo

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Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 77 co. 4 d.lgs. n. 50/2016 il quale, in tema di composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di evidenza pubblica, dispone che “i Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

La composizione della Commissione di Gara sarebbe dunque illegittima, in quanto è stata costituita da dirigenti che hanno svolto precedenti incarichi amministrativi di “punto di contatto” ai fini del sopralluogo.

Tar Campania, Salerno, sez. I, 24 marzo 2020, n. 394 condivisibilmente respinge il ricorso.

“Reputa il Collegio che il cit. comma 4 dell’art. 77 (analogamente all’immediato antecedente normativo costituito dall’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006), escludendo ogni astratto e aprioristico automatismo in punto di incompatibilità, valorizzi la necessità di procedere a uno scrutinio “fattuale e in concreto” del livello di coinvolgimento dei membri della Commissione ai fini della valutazione in punto di possibile incompatibilità degli stessi.

La situazione di incompatibilità, in sostanza, va valutata in punto di fatto e non in via astratta, tenendo conto della portata della funzione o dell’incarico svolti dal singolo commissario e della relativa incidenza nello svolgimento della determinata procedura di gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 283/2019). L’oggetto precipuo della valutazione, pertanto, è se i pregressi incarichi possano condizionare le scelte da assumere in veste di componente della commissione, secondo un’interpretazione conforme alla ratio, e per questo sostanzialistica e non meramente formale, del dato normativo.

Ciò allo scopo di scongiurare il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi producibili sulla procedura ad evidenza pubblica.

Il presunto conflitto di interessi di uno dei commissari, inoltre, presuppone la sussistenza di un interesse attuale e diretto per potersi ravvisare un obbligo di astensione, imponendo, inoltre, l’allegazione di concreti elementi dai quali desumere l’effettiva incompatibilità, non potendo farsi riferimento ad elementi presuntivi e generici (Consiglio di Stato sez. III, 03/07/2018, n. 4054).

Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche il Collegio è dell’avviso che nel caso in parola non ricorra la violazione della norma citata.

A tale conclusione conduce principalmente, da un lato, il rilievo che l’attività disimpegnata dai commissari si configura in termini puramente esecutivi e materiali (operazioni di sopralluogo e rilascio dei relativi attestati) e, dall’altro, la mancata comprova che, in concreto, tale attività abbia determinato una qualche “interferenza” sulle funzioni valutative assegnate alla Commissione.

Conclusivamente, alla luce delle ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.”

A cura di giurisprudenzappalti.it del 24.03.2020 - autore Elvis Cavalleri

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