Valutazioni qualitative e motivazione nell’attribuzione dei punteggi.

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Occorre motivare adeguatamente i punteggi attribuiti quando i parametri sono ampi e da valutare discrezionalmente.

Questo ricorda Tar Lazio, Roma, Sez. II Bis, 30/10/2020, n.11148.

La vicenda riguarda l’attribuzione del medesimo punteggio a ciascun concorrente per la comprovata esperienza nel servizio in gara. Il punteggio non era da attribuirsi con criteri on/off, ma come valutazione discrezionale cui attribuire un preciso punteggio, dal range piuttosto ampio, ricompreso tra 0 e 10 punti .

Viene contestata l’attribuzione del medesimo punteggio all’aggiudicataria, che per quel criterio aveva presentato attestati di servizi  espletati pari a circa la metà rispetto a quelli  della ricorrente.

Tar Lazio, Roma, Sez. II Bis, 30/10/2020, n.11148 accoglie il ricorso:

A fronte della indicazione da parte dei vari concorrenti di numeri e tipologie assai diversi di servizi prestati verso gli enti titolari di strade e di attestazioni di soddisfazione da parte delle Amministrazioni per l’opera resa, anche esse in quantità molto differenti tra i soggetti in gara, la Commissione risulta, infatti, aver assegnato sia alla ricorrente che all’aggiudicataria, come anche agli altri partecipanti alla procedura, il medesimo punteggio (7 punti su 10) senza in alcun modo motivare la pretesa “equivalenza” delle varie imprese con riguardo al criterio in questione, né tantomeno far riferimento alla asserita valenza solo “qualitativa” del parametro stesso, affermata nelle memorie difensive, ma non desumibile in alcun modo né dalla lex specialis di gara e né dalla formulazione stessa del criterio (non concepito come criterio “on-off”, bensì come voce da valutare con un preciso punteggio, dal range piuttosto ampio, ricompreso tra 0 e 10 punti).

Ciò ha comportato una sostanziale disapplicazione del criterio stesso ed un illegittimo appiattimento delle valutazioni qualitative di gara.

Da qui la palese violazione dell’art. 95 del codice dei contratti, nella parte relativa al dovere della Commissione di applicare correttamente i criteri stabiliti dalla lex specialis, e di motivare adeguatamente, in caso di parametri assai ampi, le proprie valutazioni.

L’assegnazione del medesimo punteggio per il criterio C2 a tutti i concorrenti, a prescindere dalle differenti allegazioni al riguardo, rimane, così, nella procedura de qua, sostanzialmente immotivata, non potendo in alcun modo essere giustificata dalla asserita “impossibilità di diversificare le imprese concorrenti da tale punto di vista” dedotta dall’Amministrazione nelle sue difese, argomentazione che non fa che confermare, in realtà, le criticità dell’operato della Commissione in relazione all’applicazione di tale criterio.

Viene sancita l’illegittimità del giudizio esperito dalla Commissione e l’annullamento dell’intera procedura di gara, che dovrà essere nuovamente svolta.

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 30/10/2020 di Roberto Donati

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