Le previsioni dell’articolo 106 pongono uno specifico onere della prova in capo all’appaltatore, che non può pretendere di azzerare il rischio di impresa

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La stazione appaltante ha rigettato l’istanza di adeguamento dei prezzi relativa alla fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e dei servizi di manutenzione connessi in favore degli enti del servizio sanitario della Regione Lombardia.

Appalto bandito in vigenza del D.Lgs 50/2016.

L’impresa richiede l’annullamento degli atti adottati dalla stazione appaltante in relazione alla propria istanza di revisione dei prezzi.

Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 21/12/2022, n. 2808, respinge il ricorso, anche se viene ammessa, sussistendone i presupposti, la possibilità di reiterare l’istanza:

2.5. Nel ricorso si fa poi riferimento all’esistenza di “circostanze impreviste e imprevedibili” che imporrebbero un adeguamento dei prezzi, come del resto stabilito dall’art. 106 comma 1 lettera c) del codice e tali circostanze sono ricondotte dall’esponente alla nota emergenza epidemiologica del 2020 ed alla successiva guerra sul suolo europeo ancora in corso.

Tuttavia, anche a voler fare riferimento a tale previsione, l’attuale situazione di squilibrio economico legata alle vicende della pandemia e del conflitto in Europa non implica di per sé l’automatico verificarsi delle condizioni di cui all’art. 106 succitato, essendo comunque onere dell’operatore offrire adeguata e idonea prova degli imprevisti ed imprevedibili eventi che hanno cagionato l’aumento dei prezzi della specifica fornitura.

Infatti l’art. 106 del codice ed in genere i meccanismi contrattuali di adeguamento dei corrispettivi nei contratti di durata non valgono a coprire qualsivoglia variazione che rientra nell’alea normale del contratto, sicché l’attivazione dei citati meccanismi pone uno specifico onere della prova in capo all’appaltatore, che non può pretendere di azzerare il fisiologico rischio di impresa (in tale senso si vedano TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, sentenza n. 181/2022 con la giurisprudenza in essa richiamata ed anche TAR Lombardia, Milano, Sezione I, sentenza n. 435/2021, punto 8.3.11 della narrativa). In tale quadro, deve essere letta anche l’affermazione della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione IV, sentenza n. 9426/2022), la quale ha escluso che esista nell’ordinamento italiano ed europeo un principio volto a «favorire l’impiego di rimedi manutentivi e perequativi da parte delle stazioni appaltanti».

Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha evidenziato, in sede difensiva processuale e, sinteticamente in sede procedimentale, che la documentazione allo stato prodotta sarebbe inidonea poiché vi sarebbe l’allegazione di aumenti del costo della manodopera senza però alcuna concreta prova degli stessi, di aumenti degli oneri per la sicurezza che sarebbero però compresi fra le spese generali dell’appaltatore, oltre quella di incrementi dei costi industriali e di quelli generali che non sarebbero però riferiti specificamente alla fornitura di cui è causa, così come l’asserito aumento delle “spese comuni” che riguarderebbero invece una pluralità di contratti in corso.

2.6. Alla luce di quanto sopra, la domanda di annullamento non è quindi accoglibile, ferma restando, sussistendone i presupposti, la possibilità di reiterare l’istanza e la doverosità della stazione appaltante di provvedere sulla stessa senza invocare la norma convenzionale che esclude la revisione dei prezzi.

 

 A cura di giurisprudenzappalti.it del 21/12/2022 di Roberto Donati

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