La “curiosa” sentenza del Tar Umbria su applicabilita’ dl 76/2020
La recente sentenza del T.A.R Umbria, 4 dicembre 2020, n.559 si pone nettamente in contrasto con i pareri di A.N.A.C. e M.I.T., nonché con la pronuncia del T.A.R. Piemonte (n. 736/2020, argomento trattato dalla scrivente redazione in data 26/11/2020) in riferimento alla corretta applicabilità del Decreto Semplificazioni.
Nella fattispecie in questione, il ricorrente impugna l’aggiudicazione in quanto la stazione appaltante, pur avendo indetto la gara con “lettera di invito/disciplinare di gara” spedita il 10 agosto 2020, si è rifiutata di applicare il dl 76/2020, nella parte in cui deroga al codice dei contratti per l’applicazione dell’esclusione automatica da 10 a 5, privando così lo stesso della legittima aggiudicazione.
Il T.A.R. si pronuncia accogliendo il ricorso: viene totalmente sminuito il valore normativo della determina a contrarre, che secondo il Giudice “……ha natura endoprocedimentale, ex se inidonea a fondare in capo ai terzi posizioni di interesse qualificato”.
Tale posizione risulta totalmente in antitesi con la recente giurisprudenza, vd M.I.T. con il parere n. 733/2020 secondo cui le procedure di affidamento di cui ai co. 2, 3 e 4 dell'art. 1 del D.L. 76/2020 si applicano "qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021": dunque l'art. 1, co. 3, si applica solo per gli affidamenti la cui determina a contrarre sia stata pubblicata dopo l'entrata in vigore del D.L. Semplificazioni, quindi tra il 17 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021.
In tal senso si è espressa anche A.N.A.C., con il parere 882/2020, che in attuazione del principio “tempus regit actum” ha stabilito che la disciplina derogatoria dettata dal Decreto Semplificazioni si applica alle procedure e ai contratti per i quali la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente siano adottati nella vigenza del decreto stesso a partire dal 17/07/2020 ed entro la data del 31/12/2020.
Soffermandoci quindi ad esaminare la fattispecie in questione e considerando gli atti adottati dalla stazione appaltante è pacifico che la determina che approva lo schema di disciplinare, avviso pubblico e lettera d’invito è stata predisposta nettamente prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 76/2020 ed il solo invio della lettera di invito è avvenuto in vigenza di nuove disposizioni.
Motivo per il quale la sentenza risulta totalmente non condivisibile.
Autore: Redazione TuttoGare del 18/12/2020
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