Calcolo anomalie e arrotondamento: si esprime Anac

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L’Autorità Nazionale anticorruzione si è espressa di recente sul fenomeno degli arrotondamenti od eventuali troncamenti del valore dell’anomalia, con la delibera n. 243 del 23 marzo 2021, relativa ad un precontenzioso nato da una procedura di gara aperta svoltasi in modalità telematica.

Stabilisce Anac che se nel calcolo dell’anomalia vengono determinati arrotondamenti o troncamenti da parte del sistema di calcolo automatico senza che tale possibilità sia stata prevista dagli atti di gara, il risultato deve ritenersi illegittimo.

Nella fattispecie, nel disciplinare relativo al contenuto della Busta virtuale B/Offerta economica, si evidenziava che sarebbero state prese in considerazione “fino a due cifre decimali”, pertanto tutte le offerte dovevano essere espresse in tal senso; una volta in sede di gara, su 88 offerte ammesse, la maggioranza risultava espressa con tre cifre decimali.

 La commissione procedeva quindi al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2, utilizzando la piattaforma di gestione delle gare telematiche: veniva individuata l’offerta di una ditta come prima offerta non anomala con un ribasso a base di gara con tre decimali.

Si chiedeva quindi all'Autorità di esprimersi sulla necessità di procedere ad un nuovo calcolo della soglia di anomalia prevedendo un maggior numero di decimali, considerando la probabilità che il sistema di gestione delle gare telematiche utilizzato per la determinazione della soglia di anomalia e impostato con due decimali avesse operato arrotondamenti e troncamenti nel calcolo producendo un risultato non corretto.

L'Autorità si è definitivamente espressa richiamando il contenuto della delibera n. 1139 del 22 dicembre 2020, nella quale aveva stabilito che si potesse procedere a effettuare troncamenti e arrotondamenti sulla determinazione delle medie e sul calcolo della soglia di anomalia soltanto nel caso in cui la lex specialis di gara contenesse specifiche previsioni al riguardo.

Nel caso di specie, la formulazione del disciplinare di gara  si limitava a dare indicazioni circa l'inserimento nel sistema dell'offerta economica, motivo per cui qualora il sistema telematico di gara avesse operato arrotondamenti e troncamenti rispetto alla determinazione della soglia di anomalia non previsti dal disciplinare di gara, la stazione appaltante avrebbe potuto agire in autotutela investendo la commissione di gara del compito di procedere al nuovo calcolo della soglia di anomalia con conseguente nuova aggiudicazione dell'appalto.

In conclusione, il calcolo della soglia di anomalia, qualora operato automaticamente nell'ambito del sistema di gara telematico sulla base di troncamenti e arrotondamenti non previsti dal disciplinare di gara, è in contrasto con la normativa di settore oltre che con il disciplinare stesso.

Autore: Redazione TuttoGare del 01/06/2021

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