Provvedimento di annullamento in autotutela: il TAR ne stabilisce la “scadenza”

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Quando scatta l’illegittimità per il provvedimento in autotutela che è andato oltre i tempi “ragionevoli”? Ecco il parere del TAR Sicilia.

Provvedimento di annullamento in autotutela: il TAR si pronuncia in merito ai suoi termini di scadenza.

Nel caso in esame un consorzio d’ambito territoriale ha disposto l’annullamento di una delibera, relativa al conferimento di un incarico professionale, dopo ben 4 anni.

Per questo termine così temporalmente dilatato la decisione è stata portata di fronte ai giudici amministrativi, che hanno espresso il loro parere in merito.

Provvedimento di annullamento in autotutela: il TAR ne stabilisce la “scadenza”

L’autotutela amministrativa può essere definita come quel complesso di attività con cui ogni Pubblica Amministrazione risolve i conflitti potenziali o attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alla sue pretese. In questi casi essa interviene con i mezzi amministrativi a sua disposizione, tutelando autonomamente la propria sfera d’azione.

Secondo il TAR di Catania, tuttavia, i provvedimenti emessi in autotutela hanno una scadenza, e non possono essere emessi arbitrariamente.

I giudici si sono appellati alla modifica dell’articolo 21-nonies della legge 241/1990, introdotta dall’articolo 6 della legge 124/2015, la quale ha previsto un termine di 18 mesi per l’annullamento.

Secondo i giudici, inoltre, la deliberazione impugnata non sarebbe sorretta da alcuna motivazione sull’interesse del professionista. Infatti egli comunque avrebbe completamente eseguito l’incarico senza osservazioni o contestazioni da parte del Consorzio.

Inoltre i riferimenti all’interesse pubblico travolto dall’annullamento sono meramente formali, richiamando un presunto interesse pubblico all’annullamento. Mentre al contrario il piano per la sicurezza costituisce elemento indispensabile per la definizione della procedura di approvazione del progetto.

Per questo annullare e dunque non utilizzare un piano di sicurezza già predisposto dal ricorrente risulta contrario a qualsiasi principio di economicità, efficacia ed efficienza, nonché non aggravamento dell’azione amministrativa.

A cura di redazione lentepubblica.it del 13/05/2020

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