Non spetta all’operatore economico alcun “filtro valutativo” sui fatti da dichiarare

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Non spetta all’operatore economico alcun “filtro valutativo” sui fatti da dichiarare. Nel respingere l’appello il Consiglio di Stato ribadisce come la stazione appaltante debba essere messa in condizione di effettuare le valutazioni demandatele per legge, e l’omissione dichiarativa può ledere in radice la possibilità di effettuarle.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 24/07/2026, n. 6078:

Tale negativo precedente professionale è di indubbia rilevanza ai fini del giudizio di integrità e di affidabilità che la stazione appaltante è chiamata a compiere, avendo il d.lgs. n. 36 del 2023 – il Codice dei Contratti Pubblici attualmente vigente – rafforzato il dovere di leale collaborazione tra l’amministrazione e gli operatori economici fondandolo, tra l’altro, sui principi della fiducia e della buona fede previsti agli artt. 2 e 5 dello stesso Codice. In tale contesto, l’obbligo dichiarativo assume un ruolo centrale nella valutazione fiduciaria dei concorrenti demandata alla stazione appaltante.

La giurisprudenza, sia sotto il vigore del precedente Codice dei Contratti Pubblici che del nuovo, è unanime nel ritenere che non spetti all’operatore economico alcun “filtro valutativo” sui fatti da dichiarare, sussistendo, al contrario, un “principio di doverosa onnicomprensività della dichiarazione tale da consentire alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le opportune valutazioni di sua competenza” (cfr. Cons. Stato, V, 25 luglio 2018, n. 4532).

 
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Ed invero, l’omissione di informazioni rilevanti, come quella di specie, è idonea ad integrare pienamente la fattispecie del grave illecito professionale di cui all’art. 95, comma 1, lett. e), di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, atteso che, come statuito in maniera pienamente condivisibile dalla sentenza impugnata, tale condotta è riconducibile alla previsione dell’art. 98, comma 3, lett. b), che qualifica come illecito professionale la condotta dell’operatore che abbia “fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”, atteso che l’aver taciuto una circostanza così rilevante ha impedito al Comune di compiere una corretta e completa valutazione sull’affidabilità dell’odierna appellante, e, dunque, ne ha indubbiamente influenzato il processo decisionale.

Non sussiste, nella specie, alcun eccesso di potere giurisdizionale, in quanto il giudice di prime cure si è limitato a verificare se la stazione appaltante fosse stata messa in condizione di effettuare la valutazione demandatale per legge, rilevando che l’omissione dichiarativa ha leso in radice la possibilità di effettuarla, viziando irrimediabilmente l’ammissione alla gara di ….. e dunque il suo interesse ad agire.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 27/07/2026

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