Servizio rifiuti, stop all'assegnazione illegittima al gestore uscente arrivato ultimo in gara
Accertate gravi e plurime violazioni nel frusinate: 16 affidamenti diretti in cinque anni alla stessa società per oltre 650mila euro, aggirando Codice Appalti e libera concorrenza
Sedici determinazioni dirigenziali in cinque anni per affidare in via diretta, e sempre alla medesima società, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati. È la prassi illegittima accertata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) a carico di un Comune della Ciociaria, per un importo complessivo di 651.000 euro nel periodo 2020-2025.
L'istruttoria dell'Autorità, scaturita dalla segnalazione qualificata «FIBONACCI 2» del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza , si è conclusa con la delibera n. 287 approvata dal Consiglio dell'Autorità del 14 luglio 2026 . Il provvedimento smonta pezzo per pezzo l'operato della stazione appaltante, contestando violazione a catena.
Frazionamento e "rendita di posizione"
Per evitare di ricorrere a gare pubbliche, il Comune ha messo in atto un "frazionamento artificioso" dell'appalto. Il servizio, che per sua natura è continuativo e programmabile, è stato spezzettato in affidamenti trimestrali o quadrimestrali mascherati da procedura sotto-soglia.
L'operatore economico ha così cumulato la veste di contraente uscente e nuovo affidatario ininterrottamente per oltre un quinquennio, eludendo il principio di rotazione e garantendosi una "rendita di posizione" che ostacola la libera concorrenza.
A questo si sommano le carenze gestionali del Comune, che ha omesso di inserire il servizio nella programmazione biennale e triennale degli acquisti, palesando un'iniziale inottemperanza anche agli obblighi di pubblicità e trasparenza sul proprio sito istituzionale.
L'affidamento all'ultimo in graduatoria e lo stop dell'Anac
La critica più grave, sottolinea l'Anac, si è verificata al termine della nuova procedura di gara aperta del 2025: il servizio è stato aggiudicato a un nuovo operatore, relegando l'uscente all'ultimo posto in graduatoria. Ciononostante, adducendo la sola pendenza di un ricorso al Tar (ma del tutto privo di domanda cautelare o sospensiva), il Comune ha disposto a dicembre un ulteriore affidamento diretto sempre all'operatore uscente.
Una condotta ritenuta illegittima dal Consiglio dell'Autorità, che con la delibera approvata ha invitato formalmente il Comune a recedere tempestivamente dall'ulteriore affidamento diretto , procedendo alla firma del contratto con l'operatore economico che si è regolarmente aggiudicato la gara pubblica.
Fonte: ANAC, 28/07/2026

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