Anche nell’esercizio di poteri amministrativi di secondo grado occorre tener conto del principio di risultato!

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Ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, l’esercizio del potere discrezionale che connota l’esercizio di poteri amministrativi di secondo grado (autotutela) deve prioritariamente tenere conto del principio del risultato.

La società ricorrente (che non ha partecipato alla procedura) impugna la nota con la quale la stazione appaltante ha denegato la richiesta di annullamento in autotutela della procedura di gara ex articolo 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento di concessione di lavori e gestione di servizi.

Tar Sicilia, Catania, 27/05/2024, n. 1962 dichiara il ricorso inammissibile, affermando comunque che, anche nell’esercizio di poteri amministrativi di secondo grado, occorre tener conto del principio di risultato.

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Questo quanto stabilito da Tar Sicilia, Catania, 27/05/2024, n. 1962:

Considerato che:

– il ricorso è inammissibile;

– deve accogliersi l’eccezione di difetto di legittimazione e d’interesse a ricorrere della parte ricorrente – che non ha partecipato alla procedura in esame né tantomeno ha prospettato un interesse specifico alla riedizione della procedura – la cui istanza rivolta nei confronti dell’amministrazione al fine di ottenerne un intervento in autotutela è da considerarsi una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, inidonea a far sorgere un rapporto giuridico qualificato con l’amministrazione in grado di trasformare un generico interesse diffuso alla regolarità delle procedure di evidenza pubblica, in una posizione giuridica differenziata (Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1674);

– il ricorso è altresì inammissibile poiché l’interposto diniego di autotutela da parte della P.A. si configura come atto meramente confermativo, giacché l’amministrazione si è limitata a ribadire l’assenza dei presupposti per procedere ad un riesame della vicenda, che non è suscettibile di autonoma impugnazione (Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2023, n. 3485);

– in ogni caso, anche ove si volesse qualificare l’atto gravato come conferma e non come meramente confermativo, deve evidenziarsi come ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, applicabile alla fattispecie in esame, l’esercizio del potere discrezionale – che connota l’esercizio di poteri amministrativi di secondo grado – debba prioritariamente tenere conto del principio del risultato (Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924), sicché deve presumersi l’implicita esistenza di una preferenza ordinamentale per le scelte l’amministrazione che – come nel caso che ci occupa – siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui al citato art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, dovendosi invece, predicare un onere motivazionale rafforzato nel caso di opzioni che possano frustare tali esigenze (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 6 marzo 2024, n. 900);

– in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/05/2024 di Roberto Donati

 

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