Anche se la procedura è svolta sul Mepa, ai fini del decorso dei termini è sufficiente la pubblicazione su “Amministrazione Trasparente”

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L’appellante contesta la sentenza di primo grado che ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto tardivamente notificato.

Poiché la gara era stata indetta attraverso il MEPA l’onere di pubblicazione non è stato assolto. La pubblicazione dell’ aggiudicazione sull’albo pretorio della Stazione Appaltante non può ritenersi adeguata perché, secondo la prospettazione della appellante, tutti gli atti avrebbero dovuto essere pubblicati sul portale del MEPA.

Pertanto non è sostenibile la dichiarazione di irricevibilità statuita dal TAR , perché il termine di decadenza di 30 gg indicato nella vista previsione normativa non poteva che decorrere dalla piena conoscenza della aggiudicazione, quale atto conclusivo della procedura selettiva, nella specie non avvenuta.

Nella specie ciò non sarebbe avvenuto né con la comunicazione in forma individuale, atteso che sarebbe stato utilizzato, dalla amministrazione resistente, un errato indirizzo PEC della ricorrente, né con la pubblicazione nell’albo pretorio on line, dovendo la stazione appaltante garantire la pubblicità degli esiti della gara per il tramite del portale Acquistiinrete o sul sito aziendale sotto la voce “QAmministrazione Trasparente” e sotto la sezione “bandi di gara e contratti”.

Consiglio di Stato, Sez. III, 25/10/2021, n. 7146 respinge l’appello:

Il motivo deve essere disatteso.

Al riguardo, infatti, si devono condividere le argomentazioni del primo giudice, il quale ha rilevato che la pubblica amministrazione ha eccepito ritualmente (cfr. pag. 3 memoria difensiva) che la deliberazione di aggiudicazione approvata definitivamente con deliberazione n. 1848 del 15.12.20, era stata, pubblicata sul sito istituzionale dell’ente “ Amministrazione Trasparente” (sub voce Bandi di gara e Contratti, sub voce informazioni sulle singole procedure), ai sensi dell’art 29, co.1, del D.lgs. 50/16, come attestato nello stesso provvedimento in calce al dispositivo (cfr. pag. 7 all. 2 in atti fasc. primo grado), e non può certo essere ascrivibile alla condotta dell’Azienda il ritardo che ha causato l’intempestività del ricorso da parte di ……….

Tale conclusione è poi confermata dalla nota n. ………., prodotta in udienza dalla difesa della …………., portante aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi art. 36 co 2 lett. b. per l’affidamento della fornitura in oggetto e nella quale viene allegata l’immagine dello schermo (cd. screen shoot) delle schede relative alla pubblicazione sulla sezione del sito Web Aziendale “Amministrazione Trasparente – bandi Gara delle schede relative alla procedura in contestazione.

La censura deve essere perciò respinta.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 25/10/2021 di Roberto Donati

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