Ai fini della limitazione del diritto di accesso non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know-how

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Nell’accogliere il ricorso, il Tar ribadisce come la giurisprudenza abbia precisato che ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know-how. È necessario che sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.

Questo quanto stabilito da Tar Liguria, Sez. I., 28/11/2025, n. 1332:

5.2. Occorre a questo punto valutare se le ragioni di segretezza opposte dalle controinteressate siano ostative rispetto all’esigenza di tutela della ricorrente.

A tal proposito, il Collegio non può che muovere dalla considerazione del costante orientamento giurisprudenziale per il quale «l’opposizione formulabile in sede procedimentale […] non può essere generica, ma deve essere volta a rappresentare esigenze di segretezza tecnica o commerciale che sono meritevoli di tutela solo per le singole informazioni sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale, che siano puntualmente e motivatamente indicate dall’impresa controinteressata […], spettando al concorrente che si oppone all’accesso di indicare le parti dell’offerta che contengano segreti tecnici o commerciali, con una motivata e comprovata dichiarazione»; inoltre, «resta comunque fermo l’onere della stazione appaltante di valutare motivatamente le argomentazioni offerte ai fini dell’apprezzamento dell’effettiva rilevanza per l’operatività del regime di segretezza (Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2022, n. 6750), tenendo conto che, se non risulta puntualmente comprovata la sussistenza di detti segreti, riprendono vigore i generali principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa» (da ultimo T.A.R. Campania-Napoli, Sez. IV, 20 settembre 2024, n. 5055).

 
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Ebbene, nel caso di specie le opposizioni delle controinteressate risultano, seppur in diversa misura, non sufficientemente determinate. La xxx s.r.l. (doc. 46 Comune) ha dichiarato che sono coperte da segreti tecnici e/o commerciali tutte le sezioni e le parti da pag. 1 a 25 dell’offerta, «in quanto frutto del proprio know-how della propria esperienza nel settore». Nell’opposizione della yyy s.r.l. (doc. 47 Comune), più articolata, si legge che «l’offerta tecnica contiene in gran parte soluzioni organizzative e tecnologiche, informazioni commerciali, descrizioni di processi e metodologie di intervento frutto di studi, scelte e capacità inventive che contraddistinguono l’esperienza specifica della società nella prestazione dei servizi di ristorazione e servizi accessori. Si tratta dunque di informazioni che rappresentano il know-how aziendale, per alcune delle quali è in essere un impegno di non divulgazione con soggetti terzi a difesa della proprietà industriale di questi ultimi […]. Analoghe considerazioni possono svolgersi in merito all’eventuale documentazione presentata a giustificazione dell’offerta […] poiché anche in tal caso comprendono informazioni commerciali relative all’economicità ed innovazione dei processi aziendali». Come è agevole notare, tali dichiarazioni non sono idonee, già sul piano formale, a integrare l’onere di circostanziata individuazione delle parti dell’offerte e puntuale motivazione del diniego che la giurisprudenza pone in capo all’operatore economico che formula la richiesta.

5.3. Dal canto suo, l’Amministrazione si è limitata a recepire passivamente l’opposizione, senza premurarsi di indagare l’effettiva sussistenza delle esigenze di segretezza manifestate (sul punto cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. IV, 11 marzo 2025, n. 539); così facendo, non ha assolto l’onere di «di valutare motivatamente le argomentazioni offerte ai fini dell’apprezzamento dell’effettiva rilevanza per l’operatività del regime di segretezza» (Cons. Stato, Sez. V, 14 settembre 2023, n. 8332).

5.6. Quanto al limite costituito dall’esistenza di segreti tecnici o commerciali, la giurisprudenza ha precisato che ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know-how. È necessario che sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all’accesso agli atti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti (tra le tante, Cons. Stato, V, 24 marzo 2025, n. 2384).

5.6.1. Anche alla luce della definizione contenuta nell’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni operatore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze dell’utenza: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere circoscritta ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (così Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231).

5.7. Infine, deve aggiungersi che, anche laddove tali segreti siano effettivamente sussistenti – ciò può valere in qualche modo con riferimento al diniego opposto dalla società yyy s.r.l., in quanto la dichiarazione della xxx s.r.l., per le ragioni già viste, è radicalmente inidonea a configurare un’opposizione ai sensi dell’art. 35, co. 4, lett. a del d.lgs. n. 36 del 2023 –, l’istanza della ricorrente supererebbe comunque anche il filtro della stretta indispensabilità dell’ostensione integrale dell’offerta tecnica ai fini della difesa in giudizio, ai sensi dell’art. 35, co. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Sotto tale aspetto, considerata la pendenza del giudizio avverso l’esclusione e l’aggiudicazione in favore della controinteressata, il diniego dell’Amministrazione «non tiene conto della posizione comunque differenziata del concorrente escluso, la cui esclusione sia ancora sub iudice, né dell’interesse – conseguente all’esclusione per offerta anomala – a verificare le modalità di svolgimento del medesimo procedimento di verifica di anomalia dell’offerta nei confronti del concorrente poi aggiudicatario» (così Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2025, n. 2818).

6. Alla luce delle considerazioni esposte, è illegittimo e va annullato il diniego di accesso opposto dal Comune; il ricorso, integrato da motivi aggiunti, va accolto, con conseguente ordine di consentire alla parte istante l’ostensione integrale degli atti richiesti, entro dieci giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, salva la possibilità di oscurare dati personali e irrilevanti ai fini difensivi, previa adeguata motivazione.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/11/2025 di Roberto Donati

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