Mit: quesito interpretativo in merito alla determinazione e liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 19/11/2025 n. 3761 ha risposto al seguente quesito:

In relazione al procedimento di liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs 36/23, si chiede se, nel caso il RUP coincida anche con il Responsabile del Servizio competente alla gestione della spesa (nonché potenziale beneficiario dell'incentivo insieme al gruppo di lavoro da lui coordinato) lo stesso possa legittimamente adottare il provvedimento di determinazione e liquidazione dell'incentivo, oppure se sia necessario che tale provvedimento sia adottato da altro dirigente o responsabile?

 
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Risposta aggiornata        

L’articolo 45, comma 4 del Codice dei contratti prevede espressamente che “l’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo di cui al comma 2”. La scelta compiuta dal legislatore di prevedere l’alternativa tra “responsabile del servizio preposto alla struttura competente” o “altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione” come soggetti incaricati della corresponsione dell’incentivo, trova la sua ratio proprio in ragione del fatto che, qualora il responsabile del servizio svolga un’attività suscettibile di essere incentivata - come nel caso prospettato nel quesito -, il compito di valutare la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell’incentivo debba essere assegnata ad “altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione”, al fine di garantire la terzietà e di evitare il verificarsi di una situazione di conflitto di interessi.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 01/12/2025

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