Consiglio di Stato: affidamento diretto emergenziale senza motivazione

Descrizione Immagine non disponibile

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3287/2021, ha disposto che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'affidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con l'appaltatore che offre il miglior prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni.

Il Consiglio di Stato con la sentenza di che trattasi ha stabilito che, a mente anche delle previsioni della Legge 120/2020, la tipologia dell'affidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più preventivi. La stessa A.N.A.C. ha posto la possibilità di confronto, qualificandola come "best practice" nelle linee guida n. 4, come ipotesi di chiusura del micro sistema normativo che consente al RUP di individuare il potenziale affidatario secondo un'ampia valutazione tecnica e con indagini meramente informali. Anche il Codice dei contratti, all'art. 32, consente ulteriori semplificazioni nell'affidamento diretto, ammettendolo anche con il cosiddetto atto unico (un'unica determina di affidamento non preceduta dalla determina a contrarre). Si deve all'A.N.A.C. la puntualizzazione secondo cui negli affidamenti diretti nel sotto soglia comunitaria è del tutto sufficiente che la stazione appaltante motivi in merito alla scelta dell'affidatario (Linee guida n. 4, par. 4.3.1).

Se ne conclude che, con la decisione di procedere mediante affidamento diretto (foss'anche nelle fattispecie di cui alla lett. b), co. 2 dell'art. 36 del Codice, oggi derogabile), l'innesto della possibilità di consultare più preventivi non impedisce la successiva negoziazione con l'appaltatore che ha presentato un preventivo ritenuto congruo da parte della stazione appaltante. Il procedimento dell'affidamento diretto, pur con previa richiesta di preventivi, tiene libera l'amministrazione aggiudicatrice "di individuare il prodotto più rispondente alle proprie esigenze", dandone" chiaramente atto nel provvedimento di affidamento". La decisione di procedimentalizzare l'affidamento diretto con la richiesta di preventivi e il loro "confronto", quindi, "non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze".

Ad onor di cronoca in primo grado il T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, sentenza n. 66/2021 aveva stabilito che l’azione della stazione appaltante di procedere con l'affidamento diretto mediante "confronto" tra più preventivi era stato considerato come diretto ad ingranare un vero e proprio procedimento di gara, per cui era stato necessario rispettare le previsioni normative dell’art. 30 del Codice dei contratti. Di conseguenza, la gara era stata annullata per pretesa difformità del prodotto fornito rispetto alle richiese della stazione appaltante.

Autore: Redazione TuttoGare del 10/05/2021

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora


Loading...