Acquisti sociali e parità di genere
Con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C237 del 18 giugno 2021 la Commissione Europea ha rilasciato la seconda edizione della “guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”[1] che è «destinata a fornire assistenza agli acquirenti pubblici e a incoraggiare buone pratiche»[2].
Con questo documento la Commissione Europea mira a sensibilizzare gli acquirenti pubblici riguardo i possibili benefici che gli appalti socialmente responsabili possono produrre, e tra questi vi è la promozione della parità di genere.
Sul fronte interno il legislatore italiano è intervenuto con la legge 162/2021 che ha disposto l’introduzione dell’art.46 bis nel corpo del D.lgs.198/2006 (Codice delle pari opportunità), così istituendo a decorrere dal 1/1/2022 la certificazione di parità di genere. La certificazione è stata istituita con la finalità di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere. Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022 sono stati stabiliti i parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere, che sono «quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022», e si è disposto che « Al rilascio della certificazione della parità di genere alle imprese in conformità alla UNI/PdR 125:2022 provvedono gli organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008».
In questo modo risulta istituito un sistema di certificazione delle aziende che praticano la parità di genere e adottano politiche di parità di genere.
Sempre sul fronte interno, l’Italia ha predisposto, tramite la Ministra per le Pari opportunità, la Strategia Nazionale sulla Parità di Genere 2021-2025, che si ispira alla Gender Equality Strategy 2020-2025 dell’Unione Europea, ed è strettamente correlata al PNRR. Ed è appunto con il DL 36/2022 contenente misure di attuazione del PNRR che il legislatore ha inteso rafforzare il sistema di certificazione della parità di genere introducendo, con l’art.34 del DL 36/2022, modifiche al Codice dei contratti pubblici e in particolare: al comma 7 dell’art.93; al comma 13 dell’art.95.
Il legislatore ha previsto delle premialità per gli operatori economici che sono in possesso di certificazione della parità di genere , in particolare: l’art.93 comma 7 prevede una riduzione del 30% dell’importo della garanzia nei contratti di servizi e forniture a beneficio degli operatori in possesso di certificazione della parità di genere; l’art.95 comma 13 prevede l’attribuzione di un maggior punteggio alle offerte che prevedono l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione. «Sulla base di tali previsioni, le stazioni appaltanti dovranno indicare negli avvisi e nei bandi di gara i criteri premiali che intendono applicare con riferimento all’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, nonché le modalità di dimostrazione del requisito. Detti criteri devono essere individuati nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità»[3]
Gli appalti pubblici socialmente responsabili mirano a garantire che durante l’esecuzione del contratto si conseguano vantaggi sociali o si evitino impatti sociali avversi; gli appalti pubblici socialmente responsabili possono costituire un fattore trainante a favore della parità di genere. Non è però sufficiente l’indicazione dei criteri premiali nei bandi di gara e negli avvisi, perché: «È durante l’esecuzione di un appalto che gli impegni relativi agli appalti pubblici socialmente responsabili vengono veramente messi alla prova. (perciò) Senza condizioni contrattuali adeguate, e senza mezzi per monitorarle e farle rispettare, l’appalto pubblico socialmente responsabile non sarà efficace.»[4]
A cura di: Redazione Tuttogare
[1] Commissione Europea, 2021/C237/01
[2] Commissione Europea, 2021/C237/01
[3] Comunicato del Presidente ANAC 30 novembre 2022
[4] Commissione Europea, 2021/C237/01
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