Il RUP non può far parte della Commissione giudicatrice
T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 23 maggio 2017, n. 325:
Nel nuovo regime delineato dall’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2017, il RUP non può far parte della Commissione giudicatrice. Tale preclusione vale anche nel periodo transitorio dal momento che le incompatibilità di cui al citato art. 77 operano direttamente senza la necessità di intermediazione di regolamenti o linee-guida. La partecipazione del RUP quale componente della Commissione giudicatrice inficia l’intera gara e ne determina l’illegittimità e il conseguente annullamento
A cura di Bosetti Gatti & Partners s.r.l. - articolo pubblicato sul sito internet www.bosettiegatti.eu
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