LA COMPETENZA PER LA REVISIONE PREZZI

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 2437 del 23 maggio scorso, si è pronunciato sulla giurisdizione applicabile in tema di revisione prezzi negli appalti pubblici.

Per i Giudici:  l’articolo 133 comma 1 lett. e.) n. 2 c.p.a. devolve le controversie in tema di revisione prezzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo senza operare alcuna dicotomia sull’oggetto in contestazione: sia se si faccia questione sulla spettanza della revisione che si disputi invece sull’esatta quantificazione operata nel provvedimento applicativo".
I giudici di Palazzo Spada hanno, tra l'altro, fatto valere l'assoluta corrispondenza tra la norma di cui sopra e un'altra disposizione, ovvero a dire l'art. 244 del D. Lgs. 163/2006 (codice appalti previgente), che è una norma di mero rinvio e che, per l'appunto, conferisce al codice del processo amministrativo l'individuazione delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ambito da cui non esula, evidentemente, la revisione prezzi negli appalti.

 

A cura di ASFEL del 29/05/2017

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