Nuovi requisiti del RUP validi solo da Novembre 2016 in poi

Per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il RUP nominato prima del 22 novembre 2016 non è tenuto al possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n. 3/2016.

Il Sottosegretario alle infrastrutture e trasporti ha chiarito che se il responsabile unico del procedimento è stato nominato prima del 22 novembre 2016, data di pubblicazione e di entrata in vigore delle Linee guida ANAC n. 3/2016, lo stesso non è tenuto al possesso degli attuali requisiti indicati nelle citate Linee guida ma si applicano le norme del regolamento attuativo del Codice di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
Il chiarimento anche da parte del Ministero delle infrastrutture è stato utile non solo per completare il quadro delle casistiche possibili, ma anche per creare un panorama normativo certo. È infatti capitato che disaccordi tra Anac e Ministeri sulle norme applicative del Codice Appalti abbiano creato incertezze. Come nel caso del Decreto Parametri e l’obbligo o meno di utilizzarlo per la determinazione dei corrispettivi a base di gara.
Secondo le linee guida ANAC “per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell’unita’ organizzativa, nominano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.
Dunque importante ricordare che se invece la nomina del RUP è precedente l’indizione della procedura valgono i requisiti previsti dall’articolo 9 del DPR n. 207/2010, per il quale
Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell’elenco annuale di cui all’articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell’articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.
Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinchè il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

 

A cura di lentepubblica.it del 17/03/2014

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