REQUISITI ULTERIORI DI SPECIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE CHE NON SI COMPRENDE SE RIVOLTI ALLE SOA O ALL...
Decreto del MIT 10 novembre 2016, n. 248, adottato in attuazione dell'art. 89, comma 11, del Codice dei contratti
Pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017 il decreto del MIT 10 novembre 2016, n. 248, adottato in attuazione dell'art. 89, comma 11, del Codice dei contratti. Mancava un tassello al caos; eccoci serviti. Le vecchie categorie "superspecializzate" (più la OS12-B e la OS32) diventano tali se singolarmente superiori al 10% dell'importo totale dei lavori; con divieto di avvalimento; limite "interno" del 30% alla subappaltabilità (che ... non concorre al limite "esterno" del 30% di cui all'art. 105, comma 2, ciao core!). Perse per strada le categorie generali e le vecchie categorie a qualificazione non obbligatoria e ignorata «la ricognizione delle disposizioni del d.P.R. n. 207 del 2010 sostituite»dal provvedimento di attuazione (ma allora l'allegato A del d.P.R. n. 207 del 2010 è ancora in vigore o no?). Requisiti ulteriori di specializzazione delle imprese che non si comprende se rivolti alle SOA o alle Stazioni appaltanti.
a cura di Bosetti Gatti & Partners s.r.l. - articolo pubblicato sul sito internet www.bosettiegatti.eu
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