NON È IL PREZZO CHE FA L'OPERA - DA APPLICARE L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Le novità contenute nelle linee guida dell'Anac sui criteri di aggiudicazione degli appalti

Il criterio del prezzo più basso come strumento derogatorio ed eccezionale nell'aggiudicazione degli appalti; privilegiata la scelta del contraente sulla base del rapporto qualità-prezzo; rating di legalità valutabile in sede di offerta, ma senza discriminare le imprese estere o di nuova costituzione; possibile la gara con il prezzo fisso ma con adeguata motivazione e previa indagine di mercato; valutabili in sede di offerta elementi soggettivi del concorrente per verificarne l'affidabilità. Sono questi alcuni dei punti contenuti nelle linee guida sui criteri di aggiudicazione approvate in questi giorni in via definitiva dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), a conclusione dell'iter dei pareri.
Nel documento ci si sofferma sulla possibilità di utilizzare il criterio del prezzo più basso che oggi rappresenta un'eccezione rispetto alla regola di aggiudicare l'appalto sulla base del rapporto qualità-prezzo.
A tale possibilità si può ricorrere quando si tratti di lavori di importo fino a un milione, o quando il servizio o la fornitura ha caratteristiche standardizzate, cioè nei casi in cui le condizioni di svolgimento della prestazione non sono modificabili dalla stazione appaltante o rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali. In sostanza, per questi appalti la variabilità delle caratteristiche qualitative è praticamente nulla e da qui discende l'utilizzabilità del criterio del prezzo più basso.
A parte questi casi, le amministrazioni sono chiamate ad applicare il criterio del rapporto qualità-prezzo (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, Oepv) vincolante per i servizi di ingegneria e architettura di valore superiore a 40 mila euro, per i servizi di ristorazione e per quelli a elevata intensità di manodopera.
Le linee guida ANAC ribadiscono la generale indicazione di distinzione fra requisiti di ammissione alla gara e criteri di valutazione dell'offerta, ma precisano che per determinati appalti è ammesso dall'ordinamento nazionale ed europeo prendere in considerazione elementi di carattere soggettivo nella misura in cui non siano stati già valutati in sede di ammissione alla gara e, quindi, siano tali da misurare dal punto di vista qualitativo e non quantitativo, per esempio, l'affidabilità del concorrente.
«Per quel che riguarda il rating di legalità valutabile in sede di offerta, l'ANAC ha messo in evidenza il rischio di turbativa della concorrenza (il rating non può essere concesso a imprese estere, a quelle con un fatturato inferiore a 2 milioni o costituite da meno di due anni). La soluzione suggerita da ANAC sarebbe quella di inserire negli atti di gara gli elementi previsti dal regolamento Agcm per acquisire il rating. Richiamato anche in queste linee guida, così come in quelle n. 1/2016 sui servizi di ingegneria e architettura (delibera 937 del 14 settembre 2016), il suggerimento di inserire criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività dell'offerta.
Con riguardo alla possibilità di prevedere il prezzo fisso, l'ANAC ha chiarito che tale possibilità va adeguatamente motivata e deve seguire una «esaustiva indagine di mercato» che abbia a oggetto gli affidamenti da parte di altre stazioni appaltanti. L'ANAC ha invitato poi a limitare il peso del prezzo quando si vogliono contenere ribassi eccessivi che comprometterebbero la qualità o quando si intende valorizzare i profili qualitativi; viceversa il prezzo può assumere un peso percentuale più elevato se le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerta è sostanzialmente analoga.

 

 

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