Illegittima la proroga del termine di scadenza della gara per un solo concorrente!

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Il ricorso della seconda classificata contesta la  riapertura dei termini di scadenza del bando. Essi infatti avrebbero consentito l’impropria ammissione alla procedura del RTI aggiudicatario controinteressato, grazie alla presentazione di una domanda di partecipazione altrimenti tardiva.

Il raggruppamento aggiudicatario, infatti,  avrebbe segnalato insormontabili difficoltà tecniche, a lui non imputabili, tali da non consentirgli l’inoltro, entro la scadenza prevista, dell’offerta.

La stazione appaltante assegnava dunque un nuovo termine ( valido però solo per il RTI ) ed esso, avvalendosi della nuova scadenza, presentava  l’offerta il giorno successivo.

Secondo la ricorrente è palese la violazione della par condicio.

Tar Veneto, Sez. I, 22/ 07/ 2020, n.657 accoglie il ricorso.

Va infatti osservato che.…….. il prolungamento della scadenza avrebbe potuto essere adottato, ricorrendone i necessari requisiti fattuali, esclusivamente secondo le procedure introdotte dall’art. 79, comma 5 bis del D. Lgs. n. 50 del 2016, le quali, nella fattispecie, non risultano correttamente osservate.

La disposizione richiamata consente invero di prorogare (o sospendere) il termine di presentazione della documentazione di gara allorché “si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento” a carico dei “mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione”, che sia “tale da impedire la corretta presentazione delle offerte”.

Inoltre, “nei casi di sospensione o proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza della offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l’indirizzo internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno […].

Dall’inequivoco dato testuale si desume che la riapertura dei termini non può intervenire se non a favore della generalità degli operatori economici, posti in una condizione pienamente paritaria, così da consentire la partecipazione a quelli che non abbiano ancora potuto presentare la propria offerta, nelle more del malfunzionamento, e da garantire, a quei soggetti che l’abbiano già inoltrata, la possibilità “di ritirarla ed eventualmente sostituirla”, assicurandone nel contempo l’assoluta segretezza fino alla scadenza del termine prorogato.

Il differimento, come osservato dalle ricorrenti, non può dunque essere disposto uti singuli, ossia a favore di quell’unico operatore economico che abbia denunciato il disservizio ostativo, verificatosi in fase di presentazione dell’offerta.

Pertanto, una volta che abbia accertato il disservizio, la stazione appaltante, consideratane la gravità, è certamente tenuta ad individuare un nuovo termine di scadenza del bando (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, n. 798 del 2020 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1876 del 2018): tuttavia, tale nuovo termine, portato a conoscenza di tutti gli interessati (mediante avviso pubblicato nell’“indirizzo internet dove sono accessibili i documenti di gara”) per permettere loro di accedere per la prima volta alla procedura ovvero di sostituire l’offerta già presentata, deve essere necessariamente stabilito con efficacia erga omnes, così da rispettare il principio di parità di trattamento tra tutti i soggetti che ambiscono a partecipare alla procedura.

Ma, nel caso in esame, l’atto di proroga (o di riapertura) dei termini adottato dal RUP, benché sorretto dall’apprezzabile necessità di neutralizzare gli effetti del disservizio, deve essere giudicato illegittimo in accoglimento del secondo motivo (limitatamente alle censure rubricate sub 2.2, 2.3 e 2.4), perché preordinato a produrre i propri effetti ampliativi esclusivamente a beneficio del costituendo RTI aggiudicatario (anziché erga omnes), in evidente antitesi con lo schema procedimentale rigidamente delineato dall’art. 79, comma 5 bis del D. Lgs. n. 50 del 2016, e con il principio di par condicio ad esso sottostante.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere quindi accolto, con il conseguente annullamento dell’impugnata proroga del termine, in relazione ai profili indicati, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame, rimanendo ancora intatto il potere della stazione appaltante di rideterminarsi in merito, previa la regressione del procedimento alla fase immediatamente antecedente all’adozione del provvedimento gravato e ferma l’osservanza dei criteri poc’anzi enunciati.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 22/07/2020 di Roberto Donati

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