Sull’immanente necessità di verificare i costi della manodopera, e sulla loro possibile marginale riduzione in fase di verifica

T.A.R. Piemonte I, 27 febbraio 2025, n. 339
Sulla necessaria verifica della manodopera, anche su offerte non anomale
Nello specifico, è stato precisato, sotto la vigenza del vecchio codice ma con motivazioni ancora perfettamente attuali, che «in forza del combinato disposto degli artt. 108 comma 9 e 110 comma 5 lett. d) del d.lgs. n. 36/2023, al pari di quanto stabilivano gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, prima dell’aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 novembre 2023, n. 6128).

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A nostro avviso è corretto quanto viceversa afferma TAR Toscana, Sez. II, 23.04.2024, n. 493: “…l’art. 108 del nuovo Codice non reca più la necessità generalizzata di procedere alla verifica d’ufficio dei costi della manodopera, come invece riportato all’art. 95, comma 10 del precedente Codice. Ciò significa che nessun onere di esplicita o formale valutazione della congruità dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza può essere imputato alla stazione appaltante, laddove il concorrente abbia formulato una offerta nel pieno rispetto dei valori indicati nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e non emergano elementi che possano mettere in dubbio la congruità dei valori offerti…”
A breve conosceremo l’opinione del Consiglio di Stato sul punto, essendosi recentemente celebrata l’udienza pubblica sull’appello a quest’ultima pronuncia.
Sulla possibilità di modificare i costi della manodopera
“i costi della manodopera possono essere diversamente stimati anche nel corso nella verifica dell’anomalia dell’offerta: «ciò proprio alla luce della lettera e della ratio del subprocedimento di verifica dell’anomalia, preordinato a legittimare giustificazioni “sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte”. Tali giustificazioni possono risolversi anche nell’indicazione di una diversa stima di un costo già indicato in precedenza, sempre che la modifica o lo diversa stima del costo non si risolvano in un espediente elusivo delle regole di gare poste a pena di esclusione (art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016), oppure nella violazione della par condicio e sempre che si giunga a un giudizio di attendibilità della dichiarazione resa e di congruità dell’offerta» (ex multis Consiglio di Stato V, 28 febbraio 2022, n. 5644).
Alla luce delle delineate coordinate ermetiche il Collegio non condivide la tesi della ricorrente secondo cui lo scostamento indicato, pari a soli 648,81 euro, sia idoneo a inficiare l’offerta (1.800.000,00 euro in luogo dei 1.799.351,19 euro giustificati) ovvero a renderla addirittura anomala, anche alla luce del valore complessivo della commessa che, si rammenta, è pari a 5.100.000,00 euro”.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/02/2025 di Elvis Cavalleri

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