Sui principi costituzionali di imparzialità e buon andamento ex art. 97 della Costituzione

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I principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, oltre ad essere il cardine del Trattato e delle direttive comunitarie in materia, costituiscono altresì inveramento dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost.

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Questo quanto  ribadito da Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 04/09/2024, n. 4816:

In sostanza, deve ritenersi che la partecipazione dell’odierna ricorrente configuri una di quelle ipotesi che determinano una differente posizione di partenza nella partecipazione alla procedura per l’affidamento della concessione o, in altri termini, una disomogeneità di partenza per la particolare posizione in cui tale concorrente veniva a trovarsi. Tale rilievo costituisce applicazione dei più generali principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, i quali “oltre che essere il cardine del Trattato e delle direttive comunitarie in materia, costituiscono altresì inveramento dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., che sovrintendono all’azione amministrativa, nonché della stessa libertà di iniziativa economica, ex art. 41 Cost., che non potrebbe essere seriamente tale laddove l’ordinamento ammettesse, in generale e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, posizioni di vantaggio ovvero squilibri e/o disomogeneità di trattamento e di rapporti” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 3 maggio 2011, n. 2650).

Sul punto, è stato affermato che “il principio delle pari opportunità impone, secondo la giurisprudenza, che tutti gli offerenti dispongano delle stesse opportunità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica dunque che queste ultime siano soggette alle stesse condizioni per tutti tali offerenti. Il principio di trasparenza, che ne rappresenta un corollario, ha fondamentalmente lo scopo di eliminare i rischi di favoritismo e arbitrarietà da parte dell’autorità aggiudicatrice. Esso implica che tutte le condizioni e modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri” (Tribunale di I grado Unione Europea, sezione seconda, sentenza 13 ottobre 2015 n. 403/12; in termini, T.A.R. Emilia Romagna, sezione seconda, sentenza 10 aprile 2017, n. 295).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 04/09/2024 di Roberto Donati

 

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