La verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale costituisce un procedimento di valutazione preliminare autonomo e non necessariamente propedeutico alla V.I.A
La verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale «costituisce un procedimento di valutazione preliminare (cd. screening) autonomo e non necessariamente propedeutico alla V.I.A..
Questo quanto ribadito da Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 03/09/2024, n. 583:
5.1. Fondato e assorbente è quest’ultimo motivo di impugnazione per i principi di diritto già affermati da questo Tribunale nella sentenza n. 512/2022 della prima Sezione e ai quali il Collegio ritiene di dare seguito.
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SCARICA GRATIS LA GUIDA5.2.1. Va anzitutto ribadito che il termine quinquennale di durata della VIA, previsto dalla disciplina previgente, non si estende ai provvedimenti di screening ambientale adottati sotto la vigenza di detta disciplina, sia perché la norma non lo prevedeva espressamente, sia perché la Direttiva 92/2011/UE non impone agli Stati membri di fissare un termine finale di efficacia per la valutazione di incidenza ambientale.
5.2.2. Come ricordato – sulla scorta della consolidata giurisprudenza – nel surrichiamato precedente di questo Tribunale, la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale «costituisce un procedimento di valutazione preliminare (cd. screening) autonomo e non necessariamente propedeutico alla V.I.A. vera e propria, con la quale condivide l’oggetto – l’ “impatto ambientale”, inteso come alterazione « qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa » che viene a prodursi sull’ambiente ma su un piano di diverso approfondimento (Consiglio di Stato sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379)».
A differenza della VIA, infatti, la verifica di assoggettabilità a VIA «riguarda un potere esclusivamente tecnico – discrezionale, dovendosi riscontrare in base a conoscenze tecniche se vi siano o no impatti e stabilirne il grado, senza alcuna valutazione comparativa di interessi, spettando quest’ultima alla diversa sede della più rigorosa procedura di valutazione, laddove sia accertato il presupposto di un impatto ambientale significativo. Trattasi di una distinzione non meramente formale poiché attiene alla natura del potere, tecnico e non politico – amministrativo (T.A.R. Campania Napoli sez. V, 9 febbraio 2021, n.840; C.G.A.S, 24 marzo 2020, n. 206)» (così, sempre la sentenza della prima Sezione n. 512/2022).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/09/2024 di Roberto Donati
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