La motivazione rafforzata vale soltanto per la scelta dell’in house!

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Il Tar Lombardia si esprime su ricorso di una società in house  ( composta da più Comuni ), in cui un Comune  ha disposto di indire una procedura di gara per l’affidamento dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene ambientale, servizi fino a quel momento affidati alla società.

Senza addentrarsi nelle vicende della gara ( poi annullata in autotutela ), è da rimarcare come essa giungesse al termine di un percorso verso un diverso modello gestionale, rispetto all’in house, avviato nel 2017 da parte del Comune.

E su queste basi Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 23/ 06/ 2021, n. 1538 dichiara inammissibile ed infondato il ricorso :

28.3. L’opzione verso un diverso modello di gestione è infatti stata disposta con la deliberazione del Consiglio comunale n. ……. 2017, è stata richiamata nella deliberazione n. …….. del …….. 2017 (recante la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. n 175/2016 e le determinazioni in merito all’alienazione delle partecipazioni possedute), ed è stata confermata con le deliberazioni nn. …./2018 e ……/2019 (ovvero le deliberazioni annuali di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie), e infine con la delibera n. ……../2020.

28.4. Va poi osservato che l’ambito di intervento della deliberazione n. …… del ……. 2017 e della relativa relazione risponde all’art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, ai sensi del quale “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

28.5. Le valutazioni confluenti nella predetta relazione in ordine al modello di gestione del servizio pubblico locale di rilevanza economica costituiscono un prius logico e giuridico rispetto alla determinazione di dismettere la partecipazione nella società pubblica.

In altri termini le determinazioni conseguenti all’applicazione dell’art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 precedono necessariamente quelle relative alla ricognizione delle partecipazioni societarie assunte ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n 175/2016, che non potranno che tener conto della precedente scelta effettuata in ordine al modello di gestione.

Detto ancora diversamente, la dismissione della quota societaria disposta con la deliberazione n. ………2020 costituisce piana conseguenza della scelta di affidare il servizio mediante gara pubblica, e non più attraverso l’in house, assunta dal Comune fin dal 2017.

28.6. Va poi incidentalmente rilevato che occorre un onere motivazionale rafforzato solo laddove si scelga di ricorrere al modello dell’in house providing (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 681 del 27 gennaio 2020; Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2019, n. 2275; Corte Costituzionale 27 maggio 2020, n. 100; Corte di Giustizia, Ordinanza 6 febbraio 2020, cause e da C-89/19 a C-91/19). Nel caso di specie le scelte del Comune sono andate in tutt’altra direzione.

28.7. In conclusione, una volta che il Comune ha compiuto la scelta di ricorrere al mercato nel 2017 e che tale scelta, quale modello di gestione, è rimasta tale e si è consolidata sia per mancata contestazione da parte della ricorrente sia per dichiarate conferme contenute nei successivi provvedimenti, l’Amministrazione non era tenuta a svolgere ulteriori approfondimenti o valutazioni in ordine al predetto modello di gestione.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/06/2021 di Roberto Donati

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