FOCUS: “La qualificazione dei subcontratti ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. 36 del 2023 e gli obblighi di verifica dei requisiti generali alla luce del riscontro ANAC sul fascicolo n. 4212 del 2025”

v-42.jpg

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con riscontro adottato nell’adunanza dell’11 novembre 2025, interviene sul tema dei subcontratti non qualificabili come subappalti, chiarendo quali controlli siano dovuti sulle imprese coinvolte nella filiera.

Il documento assume rilievo particolare in relazione alle verifiche dei requisiti di ordine generale nei casi di pagamento diretto ai subcontraenti e alla disciplina antimafia per le attività rientranti nelle white list.

Ne scaturisce un quadro che richiede alle stazioni appaltanti un’attenta gestione dei diversi livelli di affidamento, in coerenza con i principi di legalità e tutela delle risorse pubbliche.

Premessa

Sebbene la stazione appaltante non sia tenuta ex lege a procedere alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai subcontraenti, con atto a firma del Presidente, fasc. ANAC n. 4212 del 2025, l’Autorità ritiene necessario procedere a tale verifica nei casi di pagamento diretto ai sensi dell’art. 119 comma 11 del d.lgs. 36 del 2023.

La posizione discende dal principio generale secondo cui ogni soggetto destinatario di risorse o finanziamenti pubblici deve essere moralmente ineccepibile. Quanto al momento dell’accertamento, non essendo prevista una preventiva autorizzazione del subcontratto, ANAC individua il momento idoneo nella fase antecedente all’erogazione dei pagamenti.

Tale qualificazione preliminare consente di collocare correttamente il successivo ragionamento dell’Autorità, che si sviluppa lungo tre assi principali. Il primo riguarda la distinzione tra subappalto e subcontratto. Il secondo concerne l’individuazione delle ipotesi in cui la normativa impone comunque verifiche antimafia, anche in assenza di pagamento diretto. Il terzo definisce criteri e tempistiche per i controlli richiesti alle stazioni appaltanti.

Il quadro normativo di riferimento

L’art. 119 del d.lgs. 36 del 2023 opera una distinzione chiara tra subappalto e altri subcontratti. Solo i subappalti richiedono autorizzazione preventiva e la verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dei commi 4 e 5.

I subcontratti che non rientrano nella nozione tipica di subappalto non sono invece soggetti a tali adempimenti, in coerenza con la volontà del legislatore di snellire la gestione della filiera degli affidamenti.

 
Osservatorio Appalti Innovativi

Osservatorio di Studio Amica

Un punto di riferimento per dati, trend e analisi su appalti innovativi e processi di digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione.

Scopri di più

L’orientamento ANAC: assenza di un obbligo generalizzato di verifica per i subcontratti

Richiamando il dettato normativo, ANAC conferma che la stazione appaltante non è tenuta a verificare i requisiti generali dei subcontraenti, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge. La posizione è coerente con il parere MIT n. 2855 del 2024, che aveva escluso la necessità di applicare gli artt. 94 e 95 del Codice in presenza di mere comunicazioni di subcontratti non qualificabili come subappalti.

L’eccezione antimafia: le attività rientranti nel sistema delle white list

L’Autorità richiama il parere MIT n. 2273 del 2023, che evidenzia l’obbligo di verificare la documentazione antimafia per i subcontratti aventi ad oggetto attività ricomprese nelle white list ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 190 del 2012. Tale obbligo discende dalla disciplina di prevenzione delle infiltrazioni mafiose e non dalla normativa sui contratti pubblici, ma incide direttamente sulla gestione dei sub-affidamenti. La stazione appaltante deve pertanto valutare attentamente la natura delle prestazioni affidate a valle, attivando i controlli richiesti.

L’obbligo di verifica in caso di pagamento diretto ai subcontraenti

Il riscontro ANAC attribuisce particolare importanza ai casi di pagamento diretto, imponendo in tali circostanze la verifica integrale dei requisiti di ordine generale. La motivazione risiede nella relazione economica che si instaura tra subcontraente e amministrazione, la quale esige che il destinatario delle somme pubbliche rispetti i requisiti morali richiesti agli operatori economici principali.

Il momento dei controlli

La verifica deve avvenire prima dell’erogazione del pagamento. Tale scansione temporale consente di preservare l’interesse pubblico, evitando che risorse pubbliche affluiscano a soggetti privi di requisiti o non adeguatamente controllati.

La tracciabilità dei pagamenti verso i subcontraenti

La disciplina della tracciabilità ex legge 136 del 2010 si applica anche ai pagamenti dall’appaltatore al subcontraente. ANAC richiama la determinazione n. 4 del 2011, aggiornata nel 2023, e il Comunicato del Presidente del 26 marzo 2025, precisando che ogni pagamento deve transitare su conti dedicati recanti CIG e, se obbligatorio, CUP.

Considerazioni conclusive

Il documento offre una lettura organica del sistema dei sub-affidamenti nel nuovo Codice, distinguendo con chiarezza i casi in cui le verifiche sono obbligatorie da quelli in cui non lo sono e rafforzando il principio di moralità quale criterio guida nell’erogazione delle risorse pubbliche. Per le stazioni appaltanti emergono indicazioni operative di immediata applicabilità, che impongono un’accurata gestione dei subcontratti e una puntuale valutazione delle situazioni che attivano obblighi di controllo.

A cura della Redazione di TuttoGare Pa del 24/12/2025

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora


Loading...