Revoca della dichiarazione di pubblico interesse alla proposta di finanza di progetto

La mera dichiarazione di pubblico interesse di proposta d’iniziativa privata di un project financing non attribuisce al privato infatti alcuna utilità diretta, ma solo l’aspettativa giuridicamente non tutelabile a che l’Amministrazione dia corso alla procedura di gara.
E non vi è neppure l’obbligo di invio del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/90.

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Questo quanto ricordato da Tar Umbria, Sez. I, 06/03/2025, n. 260:
10. Anche il terzo motivo non è meritevole di condivisione.
10.1. L’Amministrazione è senz’altro onerata di comunicare l’avvio del procedimento in presenza di atti di autotutela – nel cui paradigma è in astratto inquadrabile un provvedimento di revoca- ma si dubita che la delibera impugnata costituisca atto di revoca in senso sostanziale, perché la precedente delibera non ha attribuito alcun vantaggio economico alla ricorrente (la mera dichiarazione di pubblico interesse di proposta d’iniziativa privata di un project financing non attribuisce al privato infatti alcuna utilità diretta, ma solo l’aspettativa giuridicamente non tutelabile a che l’Amministrazione dia corso alla procedura di gara, cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 08 maggio 2024, n. 926, su cui più ampiamente infra): dunque non era dovuta alcuna comunicazione d’avvio che consentisse alla ricorrente di interloquire sul proprio interesse a mantenere un vantaggio già acquisito.
10.2. Analogamente non appare predicabile neppure l’obbligo di invio del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/90 perché nel caso di specie non sussiste alcuna istanza del privato su cui il Comune avesse l’obbligo di provvedere, dato che l’Ente non aveva alcun obbligo di dar corso alla successiva approvazione della proposta e all’indizione della gara; ed infatti la stessa ricorrente, allorchè enumera le questioni che avrebbe voluto sottoporre al Comune in sede di preavviso di rigetto, non a caso, individua argomenti inidonei ad indirizzare differentemente l’agire comunale e comunque infondati: la paventata carenza di istruttoria e motivazione, il diritto all’indennizzo e la possibilità di adattare il progetto a standard ambientali più elevati, anche se rappresentati al Comune in sede procedimentale non avrebbero prodotto alcun effetto.
10.3. In un caso simile è stato sostenuto che “l’art. 10-bis, della L. n. 241 del 1990 non si applica alla procedura del project financing in ragione della specialità della disciplina dettata dall’art 183, comma 15, d.lg. n. 50 del 2016, e ciò in quanto la previsione che rimette alla valutazione discrezionale dell’amministrazione l’attivazione del contraddittorio procedimentale in ordine ai contenuti del progetto è incompatibile con l’obbligo di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della proposta; tale conclusione è del resto coerente con il rilievo per cui non solo sussiste un’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione delle proposte presentate dalle singole imprese, ma la stessa amministrazione ha la facoltà di revocare la procedura di project financing prima della conclusione della gara e dell’aggiudicazione della concessione, senza che il promotore dell’iniziativa possa vantare alcuna posizione tutelabile e, quindi, ottenere il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale” (Cons. Stato, sez. V, 05 gennaio 2024, n.196).
Nel caso che occupa lo stadio della procedura era ancora più arretrato, non essendosi neppure arrivati alla fase della valutazione dei contenuti del progetto, quindi a fortiori non vi era motivo di partecipare alla parte privata una decisione che non poteva recarle alcun pregiudizio, perché non interveniva su di alcuna situazione giuridica consolidata e dunque tutelabile.
10.4. Né i termini della questione mutano in seguito all’invocato richiamo alla Delibera Anac n. 329 del 2021, che si limita a ribadire l’ovvio, ossia che in tema di procedure di project financing trova applicazione la disciplina generale sul procedimento amministrativo, ma ciò non rileva allorchè le parti si trovino agli albori di tale procedura, quando non solo non c’è stata alcuna valutazione di fattibilità della proposta, ma la stessa non è stata neppure formalmente approvata dal Consiglio comunale, ma solo valutata di pubblico interesse.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 06/03/2025 di Roberto Donati

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