MIT: Sorteggio per selezione operatori economici in ambito lavori

Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 27 febbraio 2025, n. 3024 ha risposto al seguente quesito:
L'articolo 50 comma 2 secondo periodo del Codice dispone che "per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di SITUAZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAMENTE MOTIVATE, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Si chiede se le SITUAZIONI PARTICOLARI E SPECIFICAMENTE MOTIVATE in presenza delle quali si possa ricorrere al sorteggio possano essere ricondotte, per il solo ambito dei lavori, alla sussistenza del sistema di qualificazione degli operatori economici operanti in quell'ambito, di cui all'articolo 100 comma 4 e seguenti e dell'allegato II.12 del Codice, il quale già definisce criteri ampiamente sufficienti a garantire i "principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza" richiesti. Viceversa l'introduzione di ulteriori criteri di selezione possono rappresentare una distorsione dei suddetti principi oltre a rappresentare un "onere assolutamente incompatibile con il celere svolgimento della procedura" di cui all'articolo 2 comma 3 quarto periodo dell'allegato II.1 del Codice.

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Risposta aggiornata
La soluzione interpretativa prospettata nel quesito equivale ad una deroga generalizzata al divieto di sorteggio per tutti i contratti di lavori e pertanto non risulta conforme al dettato normativo, che consente il ricorso a metodologie di estrazione casuale dei nominativi esclusivamente in relazione a circostanze che caratterizzano singoli affidamenti, come si evince dalla formulazione letterale della previsione normativa in cui si richiede di comprovare la sussistenza “di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori” (art. 50, comma 2, D.Lgs. 36/2023). Il riferimento a situazioni particolari e non generalizzate è rinvenibile altresì nelle disposizioni attuative contenute nell’Allegato II.1 (art. 2, comma 3 e art. 3, comma 4). Per un’esemplificazione dei possibili criteri di selezione degli operatori economici da invitare anche negli appalti di lavori, si rinvia al comunicato del Presidente ANAC in data 5 giugno 2024 recante “Indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate”.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 06/03/2025

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