Raccolta e trasporto rifiuti urbani, illegittimi l’affidamento diretto e le reiterate proroghe

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Raccolta e trasporto rifiuti urbani, illegittimi l’affidamento diretto e le reiterate proroghe

Società in house di consorzio di bacino del Piemonte: ricorso sistematico ad affidamenti diretti sotto soglia del servizio di esposizione dei cassonetti porta a porta allo stesso operatore

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Ricorso illegittimo e reiterato all’affidamento diretto e alla proroga con conseguente violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto imputabile a una non corretta programmazione del fabbisogno relativo al servizio in esame.

Sono questi alcuni dei rilievi e delle criticità riscontrate dall’Autorità Anticorruzione nei confronti della società in house di un consorzio di bacino di vasta area affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in un Comune consorziato.
Lo ha accertato Anac con Nota di definizione a firma del Presidente, approvata dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 28 maggio 2025, e riguardante l’affidamento del servizio di esposizione dei cassonetti porta a porta in un Comune facente parte di un Consorzio di bacino.

Preliminarmente, l’Anac ha rilevato che l’operato del Consorzio non è conforme alla normativa di settore nella proroga concessa alla società in house e nel ritardo nell’indizione della gara a doppio oggetto per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune consorziato ad una società mista (D. Lgs. n. 201 del 2022).

Ciò premesso, l’Anac riscontra un illegittimo ricorso all’istituto dell’affidamento diretto e della proroga da parte della società in house con conseguente violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, nei plurimi affidamenti diretti, di breve durata, del servizio di esposizione dei cassonetti porta a porta nel Comune consorziato, disposti in favore del medesimo operatore economico.
Il divieto di frazionamento di un appalto assurge a principio generale, avendo la finalità di sottrarre da indebite ed arbitrare scelte di “comodo” l’affidamento di commesse che richiedono procedure di evidenza pubblica.

Tra l’altro, il rispetto delle norme in materia implica che il valore dell’appalto deve essere calcolato in modo corretto anche tramite una programmazione degli acquisti adeguata e tale per cui un eventuale frazionamento dell’appalto si pone come ipotesi eccezionale giustificata da motivate ragioni oggettive. Le stazioni appaltanti devono, infatti, prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripetizione dell’affidamento nel tempo.

Appare evidente – scrive Anac - che lo spezzettamento della commessa in affidamenti di breve durata, dai tre ai cinque mesi, è stato operato della stazione appaltante al fine di contenere il valore dei contratti entro la soglia dell’affidamento diretto (140.000 euro), e risulta imputabile a una carente attività di programmazione dell’attività contrattuale da parte della società e a una carente attività di controllo e di vigilanza da parte del Consorzio di bacino nei confronti del gestore.

Fonte: ANAC del 12/06/2025

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