Quando i giudizi identici dei commissari non rispettano la legge di gara…

Le norme di gara prevedono che “A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, per ogni sub-criterio di valutazione del prodotto offerto (vedi prospetto sotto riportato); la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Si considereranno due cifre decimali con arrotondamento, in eccesso o in difetto, al valore più prossimo”.

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Il disciplinare di gara prevede quindi che l’attribuzione del punteggio previsti per i vari criteri di valutazione dell’offerta avvenga tramite una duplice fase.
Prima fase. Ciascun Commissario attribuisce singolarmente e in via discrezionale un proprio coefficiente per ogni sub-criterio di valutazione del prodotto offerto.
Seconda fase. In seguito, la Commissione calcola collegialmente, senza alcuna discrezionalità, la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare all’offerta in relazione al sub-criterio in esame.
Rispetto a 858 operazioni di valutazione, i tre membri della Commissione hanno attribuito un medesimo coefficiente in relazione a 852 operazioni di valutazione.
L’operato della commissione viene dichiarato illegittimo da Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 12/06/2025, n. 2169:
Dalla tabella predetta risulta che:
i) sono state compiute 858 operazioni di valutazione che hanno riguardato tutti i sub-criteri dei tre lotti e che sono essere stati attribuiti nel complesso 2574 coefficienti da parti dei tre Commissari (858 x 3);
ii) soltanto in relazione alla valutazione di due sub-criteri (“Verrà valutato l’efficientamento delle unità lavorative impiegate, si chiede di indicare il numero degli addetti e la relativa qualifica, il monte ore complessivo offerto nonché di illustrare la procedura di gestione delle sostituzioni a garanzia della continuità del servizio” e “Verranno valutate nel complesso la tipologia ed il numero di attrezzature e macchinari che si intendono utilizzare, eventualmente suddivisi per ciascun Ente …”) per ogni lotto e con riguardo al solo operatore xxxx, uno solo dei Commissari ha attribuito un coefficiente diverso dagli altri componenti della Commissione, per un totale di 6 valutazioni.
Ne consegue che rispetto a 858 operazioni di valutazione, i tre membri della Commissione hanno attribuito un medesimo coefficiente in relazione al considerevole numero di 852 operazioni di valutazione (858 – 6).
La giurisprudenza non esclude che ciascun Commissario possa esprimere il suo giudizio all’esito di un confronto preventivo con gli altri componenti della Commissione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1012/2025).
Tuttavia, nel caso di specie non sembra che i giudizi che i singoli Commissari erano chiamati ad esprimere in autonomia e in via discrezionale sia stati preceduti da un ordinario confronto collegiale e ciò sia perché non vi è evidenza di un simile confronto e sia perché il numero di operazioni di giudizio identiche tra loro porta ragionevolmente ad affermare che sia mancata proprio la fase in cui ogni membro della Commissione era chiamato ad esprimere la propria valutazione singolarmente e in autonomia.
L’identità dei giudizi riscontrata nel caso di specie è un indizio idoneo a far presumere, secondo la regola probatoria “più probabile che non” e in mancanza di elementi di prova contraria, che vi sia stata una preventiva decisione concordata sull’attribuzione dei punteggi.
L’elevato numero dei giudizi identici porta a ritenere che i membri della Commissione hanno infatti deciso l’attribuzione dei coefficienti in modo collegiale, stabilendo cioè in anticipo e in modo condiviso (sia pur a maggioranza) quale fosse il coefficiente medio da attribuire al singolo sub-criterio di valutazione. Soltanto dopo la decisione collegiale, la Commissione, partendo dal coefficiente medio stabilito ex ante per il sub-criterio, ha poi riportato i singoli coefficienti di competenza di ogni membro (nel rispetto del coefficiente medio) distribuendoli nelle caselle di valutazione in corrispondenza ai vari sub-criteri.
In questo modo, risulta falsata la regola di gara cristallizzata nell’art. 21 del Disciplinare che aveva imposto due fasi autonome e distinte nell’attribuzione dei punteggi, escludendo in via espressa che la valutazione dei sub-criteri avvenisse in via collegiale, affidandola invece unicamente alla valutazione individuale dei membri della Commissione che doveva compiersi nella prima fase.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 12/06/2025 di Roberto Donati

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