Quando due CCNL non sono equivalenti

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La valutazione sull’equivalenza dei CCNL, al pari dello scrutinio di anomalia dell’offerta, costituisce espressione della discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione è titolare nella cura del pubblico interesse affidatole dalla legge e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente affetta da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.

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Questo quanto stabilito dal Tar Piemonte.

Il Capitolato d’appalto prevedeva l’applicazione del CCNL cooperative sociali per il settore socioeducativo e di inserimento lavorativo consentendo comunque l’indicazione da parte del concorrente di un diverso CCNL, condizionata all’erogazione al personale impiegato nell’appalto delle stesse tutele economiche e normative previste dall’accordo collettivo indicato dalla lex specialis.

L’operatore economico che ha presentato la migliore offerta ha sin da subito dichiarato di applicare ai suoi dipendenti un altro CCNL.

A seguito delle verifiche effettuate, la stazione appaltane esclude l’aggiudicatario in quanto le tutele che sarebbero state applicate al personale impiegato nell’appalto non potevano ritenersi equivalenti a quelle previste dal CCNL Cooperative Sociali individuato dalla legge di gara.

Il ricorso avverso l’esclusione viene respinto da Tar Piemonte, Sez. II,18/04/2025, n. 689:

3. La seconda parte della censura dedotta con il ricorso introduttivo merita di essere esaminata congiuntamente all’unica doglianza dei primi motivi aggiunti di ricorso, alla luce del complementare e convergente portato contestativo, appuntato sulla asserita erroneità nel merito del giudizio di non equivalenze delle tutele offerte dai sopra menzionati contratti collettivi.

Le censure non meritano accoglimento.

3.1. In primo luogo, come visto, la determinazione espulsiva si fonda sulla riscontrata non equivalenza delle tutele accordate dal contratto collettivo “Aninsei” applicato dall’operatore economico ricorrente rispetto a quelle garantite dall’accordo “Cooperative Sociali” indicato dalla lex specialis di gara, risultando le prime, all’esito delle valutazioni compiute dall’amministrazione, deteriori sia nel trattamento economico che in quello normativo. Poiché tale riscontro è positivamente accertato sia assumendo a parametro il contratto “Aninsei” sottoscritto nell’anno 2022 sia quello perfezionato nell’anno 2024, il provvedimento amministrativo impugnato, richiamando per relationem il “verbale in. 5 della Commissione giudicatrice”, non contesta espressamente al concorrente di aver modificato in sede di chiarimenti la propria offerta economica, lasciando tale rilievo al di fuori della relativa, esternata ratio decidendi.

3.2. Tanto premesso, la valutazione in questione, al pari dello scrutinio di anomalia dell’offerta, costituisce espressione della discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione è titolare nella cura del pubblico interesse affidatole dalla legge e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente affetta da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti, non sussistenti nel caso di specie.

3.3. Il comune di Mappano, infatti, per il tramite del richiamo al verbale della seduta n. 5 del 18.10.2024 del seggio di gara, ha recepito nella propria determinazione espulsiva l’ivi discussa, approfondita disamina delle tutele garantite dai due raffrontati contratti collettivi, come condotta dal proprio consulente incaricato; in particolare, all’esito di un percorso logico scevro dai vizi di cui sopra, ha così rilevato che sul piano del “trattamento economico” nella nozione di “retribuzione globale” rientrano anche gli scatti di anzianità, ma il contratto “Aninsei” contiene sul punto una disciplina meno favorevole. Una siffatta valutazione può dirsi, nel limite del sindacato dell’adito giudice amministrativo, ragionevole e supportata da una approfondita istruttoria, ancorché i suddetti aumenti stipendiali non risultino menzionati espressamente nella Delibera ANAC n. 309 del 27 giugno 2023, Bando tipo n.1/2023. Invero, il visto disposto dell’art. 11 del D. Lgs. 36/2023 impone un incisivo presidio delle tutele minime dei lavoratori, cui il riconoscimento di una progressiva e fisiologica crescita salariale non può dirsi certamente estraneo. Parimenti non irragionevole si palesa il rilievo incentrato sulla minore retribuzione della figura del coordinatore nel contratto “Aninsei”, in quanto tale lavoratore, espressamente previsto nella commessa in contestazione, è ritenuto dall’amministrazione meritevole di un inquadramento coerente con i compiti che gli sono attribuiti dalla lex specialis.

3.4. Neppure l’esito della disamina del “trattamento normativo” può dirsi irragionevole, poiché le conclusioni del consulente, discusse e successivamente fatte proprie dall’Amministrazione, sono giunte ad individuare gli istituti disciplinati in modo peggiorativo dal CCNL Aninsei rispetto al CCNL Cooperative a valle di una approfondita istruttoria, che ha altresì tenuto conto dell’importanza di alcune previsioni contrattuali in ragione della relativa frequenza di applicazione (vedasi il riferimento alla disciplina del trattamento economico in caso di malattia, per cui l’integrazione per i primi dieci giorni è quantificata come superiore del 25% nel CCNL Cooperative Sociali) ovvero della funzione concretamente svolta in rapporto ad altri istituti giuslavoristici (vedasi il rilievo incentrato sulla fragilità del lavoratore durante il periodo di prova, in ragione delle minori tutele proprie di tale fase) nonché, ancora, del rilevante impatto sulla complessiva vita lavorativa (vedasi il richiamo alle esclusioni di determinate tipologie di assenza dal computo del comporto, previste solo dal CCNL Cooperative Sociali, ovvero il riferimento al pagamento delle maggiorazioni dovute per il lavoro supplementare, istituto che disciplina il rapporto di lavoro di quasi il 50% del personale nell’appalto, o, ancora, il limite massimo di lavoro richiedibile oltre il normale orario, correttamente considerato quale istituto correlato all’integrità psicofisica del lavoratore). Al cospetto di una coerente e non irragionevole valutazione, basata su una corretta comparazione, valgono pertanto i sopra enunciati limiti del sindacato di questo Giudice.

3.5. In ogni caso, anche laddove si ritenesse accoglibile – circostanza recisamente respinta dal Collegio – l’argomento ricorsuale che vorrebbe assorbito dal generico impegno della Cooperativa all’erogazione ai lavoratori di quanto previsto a base d’asta ogni ulteriore profilo riguardante il quantum retributivo, la determinazione espulsiva, in quanto imperniata su più elementi argomentativi, si sorreggerebbe sulle altre argomentazioni addotte dall’amministrazione, trattandosi di atto plurimotivato. Vale, cioè, il principio per cui “in tema di atto plurimotivato la giurisprudenza, (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 11/2023) ha stabilito che “per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento”, sicché “il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze” (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437“; così anche Consiglio di Stato, Sezione V, 17 settembre 2019, n. 6190)” (Cons. di Stato, III, 17.4.2024 n. 3480).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/04/2025 di Roberto Donati

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