“Prova di resistenza” e dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse

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La ricorrente, terza classificata, lamenta che i requisiti tecnici dei prodotti offerti dall’aggiudicataria non sarebbero conformi alle caratteristiche minime prescritte dal capitolato di gara.

Ma il ricorso contesta l’aggiudicazione, senza articolare doglianze nei confronti della ditta collocatasi al secondo posto in graduatoria, ovvero preordinate all’annullamento dell’intera procedura.

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Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 03/02/2025, n. 283 dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse:

6. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza redatta “in forma semplificata”, sussistendone i presupposti di legge (art. 60 e art. 120 comma 6, nonché artt. 49 e 74 c.p.a.).

6.1. Deve essere preliminarmente dichiarata inutilizzabile ai fini del decidere la memoria di replica della parte ricorrente versata in atti il 29 gennaio 2025, in evidente violazione del termine previsto dall’art. 55, comma 5, del codice del processo ammnistrativo.

6.2. Tanto premesso, il Collegio reputa il ricorso inammissibile.

Nella fattispecie all’esame non vi sono ragioni per derogare al granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale è inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso l’aggiudicazione di una gara quando, dall’esperimento della c.d. “prova di resistenza”, risulti con certezza che il ricorrente non sarebbe comunque risultato aggiudicatario, neppure in caso di accoglimento del ricorso (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4326; sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2638; sez. V, 19 ottobre 2009, n. 6406).

La giurisprudenza è costante nell’affermare che, nel processo amministrativo, la sussistenza dell’interesse a ricorrere implica la necessità che lo stesso sia valutato in concreto, al fine di accertare l’effettiva utilità che può derivare al ricorrente dall’annullamento degli atti impugnati, così che deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara pubblica qualora da una verifica a priori (c.d. prova di resistenza) non risulti con sufficiente sicurezza che l’impresa ricorrente possa risultare aggiudicataria in caso di accoglimento del ricorso, (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5696 e, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 4 dicembre 2024, n. 9727).

Tanto premesso, il Collegio ritiene che tale prova nel caso di specie non possa dirsi raggiunta essendo pacifico che, in esito all’espletamento della gara per cui è causa, l’odierna ricorrente venne collocata al terzo posto della graduatoria dei partecipanti, alle spalle della prima classificata …………. S.p.A. e della seconda classificata …………. S.r.l. Né l’impugnazione afferisce ad aspetti sostanziali o formali mirati alla rinnovazione della gara stessa, ma mira solo all’annullamento dell’aggiudicazione della concorrente collocatasi al primo posto della graduatoria, senza che sia censurata l’ammissione della seconda concorrente.

Nel corso dell’udienza camerale, il procuratore della ricorrente ha sostenuto di non aver potuto articolare censure nei confronti della ditta seconda gradata avendo l’Amministrazione consentito l’accesso alla sola campionatura prodotta in corso di gara dall’aggiudicataria.

In disparte ogni considerazione sulla tardività di tale rilievo, il Collegio osserva che l’istanza di accesso della ditta ricorrente, datata 17.12.2024 (cfr. allegato 007 del deposito originale), afferiva ai verbali di gara nonché alla documentazione amministrativa e tecnica, alle offerte economiche ed alle campionature delle sole ditte aggiudicatarie dei vari lotti in cui era stata suddivisa la gara.

È dunque incontroverso che la ricorrente, classificatasi terza nella gara per cui è causa, non ha articolato doglianze nei confronti della ditta collocatasi al secondo posto in graduatoria, ovvero preordinate all’annullamento dell’intera procedura (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. II, 24 giugno 2019, n. 4305; sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83), non prospettando, in altri termini, l’effettiva utilità che potrebbe derivarle dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/02/2025 di Roberto Donati

 

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