Focus: “Qualificazione degli Operatori Economici per i Lavori Pubblici e l’Abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014: Conseguenze e Interpretazioni”

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Premessa

L’abrogazione dell’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, operata dall’articolo 71 del D.Lgs. 209/2024 (Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023), ha suscitato un acceso dibattito sulla qualificazione obbligatoria delle categorie scorporabili nei lavori pubblici. In particolare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nel parere n. 3255 del 30 gennaio 2025, ha confermato che tutte le categorie SOA sono ora a qualificazione obbligatoria.

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Tale affermazione si inserisce in una ricostruzione giuridica che, pur condividendo la conclusione finale, merita un’analisi più approfondita rispetto alla semplice petizione di principio formulata dal MIT. In questo contributo, si cercherà di delineare le conseguenze dell’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, soffermandosi sull’impatto sulla qualificazione degli operatori economici e sulla persistente applicabilità del cosiddetto “subappalto necessario”.

L’abrogazione dell’Art. 12 del D.L. 47/2014: Contesto Normativo e Finalità

L’art. 12 del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. 80/2014, aveva introdotto una deroga significativa in materia di qualificazione per le categorie scorporabili. In particolare, la norma consentiva che determinate categorie, pur se scorporabili, potessero essere eseguite anche da un operatore economico privo della relativa qualificazione SOA, a condizione che le lavorazioni venissero affidate in subappalto.

L’abrogazione di tale disposizione elimina definitivamente questa possibilità, uniformando il regime di qualificazione delle categorie scorporabili a quello generale previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e dalle disposizioni del D.P.R. 207/2010, ove ancora applicabili. Il MIT ha quindi ritenuto che tutte le categorie SOA siano ora a qualificazione obbligatoria, senza eccezioni

Conseguenze dell’Abrogazione: Obbligo di Qualificazione per Tutte le Categorie SOA

L’eliminazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014 ha come effetto immediato la reintroduzione della regola generale secondo cui, per l’esecuzione di lavori appartenenti a una categoria scorporabile, l’operatore economico deve possedere la relativa qualificazione SOA. Questa conclusione appare coerente con il sistema della qualificazione previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, che mira a garantire il possesso di adeguati requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l’esecuzione dei lavori.

Tale interpretazione è sostenibile sulla base delle seguenti considerazioni:

  1. Principio generale della qualificazione obbligatoria – L’art. 100 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che i lavori appartenenti a una categoria di opere devono essere eseguiti da operatori economici in possesso della relativa qualificazione, a meno che la normativa non disponga diversamente. Con l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, non sussistono più eccezioni a tale regola.
  2. Superamento delle deroghe – La ratio dell’art. 12 del D.L. 47/2014 era quella di agevolare la partecipazione alle gare di operatori economici privi di qualificazione per determinate categorie scorporabili, consentendo l’esecuzione mediante subappalto. Tuttavia, la riforma del Codice dei Contratti Pubblici ha mirato a rafforzare il sistema di qualificazione, eliminando deroghe che potevano compromettere il principio di affidabilità tecnica degli esecutori.
  3. Chiarezza e certezza del diritto – L’obbligo di qualificazione per tutte le categorie SOA, senza più eccezioni, evita interpretazioni contrastanti e semplifica l’attività delle stazioni appaltanti, che non devono più verificare la sussistenza di deroghe alla qualificazione.

La Questione del “Subappalto Necessario”

Un aspetto controverso che emerge dall’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014 riguarda la possibilità di continuare a ricorrere al cosiddetto “subappalto necessario”. Tale istituto consentiva a un operatore economico privo della qualificazione in una categoria scorporabile di partecipare comunque alla gara, impegnandosi a subappaltare interamente i lavori relativi a tale categoria a un’impresa qualificata.

Nonostante l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, si potrebbe sostenere che il subappalto necessario resti comunque praticabile sulla base dei principi generali del subappalto. In particolare:

  • L’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 disciplina il subappalto in termini generali, senza escludere esplicitamente la possibilità del subappalto necessario.
  • L’assenza di un divieto esplicito nel nuovo Codice potrebbe indurre a ritenere che, in presenza di specifiche condizioni, il subappalto necessario possa ancora trovare applicazione.

Tuttavia, va considerato che l’impianto del D.Lgs. 36/2023 sembra privilegiare un modello in cui la qualificazione diretta dell’operatore economico costituisce la regola, riducendo al minimo le eccezioni. La possibilità di subappaltare integralmente una categoria scorporabile senza possedere la qualificazione rischia di entrare in contrasto con la logica del sistema.

Conclusioni

L’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014 ha determinato il ritorno alla regola generale della qualificazione obbligatoria per tutte le categorie SOA. L’interpretazione fornita dal MIT nel parere 3255/2025, pur formulata in termini assertivi, trova fondamento nell’attuale impianto normativo.

Resta aperta la questione della persistente applicabilità del subappalto necessario, che potrebbe essere oggetto di ulteriori chiarimenti giurisprudenziali e normativi. In ogni caso, la tendenza del legislatore sembra orientata a rafforzare il sistema della qualificazione, riducendo le possibilità di esecuzione dei lavori senza un’idonea attestazione SOA.

La questione, dunque, merita un’attenta riflessione, evitando interpretazioni meccanicistiche e approfondendo i principi generali del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 04/02/2025

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