Proroga del termine di presentazione delle offerte su piattaforma telematica: è la variazione stessa che manifesta la volontà provvedimentale della Stazione appaltante

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La ricorrente ha domandato, tra i vari motivi, l’annullamento dell’atto di aggiudicazione, lamentando la nullità dell’atto di proroga del termine di presentazione delle offerte, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 septies della L.n. 241/90 in quanto, a monte della disposta proroga, non vi sarebbe alcun atto amministrativo di natura provvedimentale proveniente dal Comune.

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Secondo il Tar, invece, trattandosi di procedura di gara integralmente svolta tramite una piattaforma telematica, è la variazione stessa della procedura che manifesta la volontà provvedimentale della Stazione appaltante.

Tar Sardegna, Sez. II, 30/01/2025, n. 52 dichiara dunque infondato il motivo:

3. Il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, non sono fondati.

Al riguardo, il Collegio osserva che l’Amministrazione ha disposto la proroga del termine di presentazione delle offerte mediante variazione sul sito internet istituzionale di “……..”, nella pagina dedicata alla procedura, e da essa è derivata la comunicazione tramite pec a tutti i partecipanti alla gara. Ciò si evince dal tenore della stessa pec del 8 maggio 2023, depositata in giudizio dalla controinteressata, da cui emerge che dall’indirizzo ……………..t è stata generata automaticamente una comunicazione che avvisava tutti gli operatori economici della variante apportata dall’Amministrazione alla procedura di gara e, segnatamente, al termine di presentazione delle offerte. Tale circostanza è ulteriormente evidenziata dal documento n. 9, depositato dall’Amministrazione in data 5 aprile 2024, da cui si evincono i nominativi di tutti gli operatori economici (inclusa la ricorrente) che sono stati destinatari di tale comunicazione.

Inoltre, trattandosi di procedura di gara integralmente svolta tramite una piattaforma telematica, è la variazione stessa della procedura che manifesta la volontà provvedimentale della Stazione appaltante, non essendo necessario predisporre, contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente, un atto a monte che giustifichi poi la modifica della procedura telematica.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 30/01/2025 di Roberto Donati

 

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