Problemi nella traduzione della procura in spagnolo? Il caso che nessun RUP vorrebbe sulla scrivania…

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Il R.U.P. di una procedura, ritenendo che i contratti di avvalimento stipulati fossero inefficaci in quanto sottoscritti da un soggetto privo dei poteri di rappresentanza (procura tradotta dallo spagnolo), procedeva all’esclusione dell’offerente da una procedura di gara.

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Detto offerente ha chiesto alla Stazione appaltante di annullare in autotutela il provvedimento di esclusione, evidenziando la sussistenza dei poteri di rappresentanza,  e trasmettendo una ulteriore traduzione giurata delle procure.

Non avendo ottenuto riscontro alla suddetta richiesta di annullamento in autotutela, l’offerente ha presentato ricorso, accolto dalla sentenza T.A.R. Veneto, I, 11 settembre 2024, n. 2142.

Il Collegio ha infatti ritenuto che il testo della traduzione giurata delle due procure lasciasse profonde incertezze in ordine all’esercizio dei poteri rappresentativi in materia di gare pubbliche, di contro a quanto sostenuto dalla parte resistente.

Più nello specifico il Collegio ha ritenuto che la traduzione giurata prodotta in gara il 26 aprile 2024 presenti delle ambiguità nella trasposizione, dalla lingua spagnola alla lingua italiana, della locuzione “de forma solidaria”, utilizzata nel testo originale di entrambe le procure per i mandatari del gruppo A) e del gruppo B) in ordine ad impegni di spesa con valore sino a € 6.000.000,00.

Il Collegio ha ritenuto maggiormente rispondente ai principi di logicità e ragionevolezza ritenere che detta locuzione spagnola vada tradotta “in maniera anche disgiunta tra loro”, come risulta dalla seconda traduzione giurata presentata dal ricorrente Italia alla Stazione appaltante con l’istanza di autotutela. Tale conclusione è rafforzata dal fatto che, nel testo originale delle procure, è usata l’espressione “de forma mancomunada” laddove viene richiesta la sottoscrizione di due procuratori appartenenti a gruppi diversi, ad indicare la necessita di una firma congiunta degli stessi, mentre per le operazioni di importo inferiore a € 6.000.000,00 è utilizzata la formula “de forma solidaria”, senza specificare un numero minimo di procuratori né richiedere il loro intervento contestuale.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 11/09/2024 di Elvis Cavalleri

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