Policlinico Tor Vergata, insufficiente remunerazione prevista per il servizio di ambulanza

Nell’ambito di una procedura di affidamento di un servizio, la determinazione dell’importo da porre a base di gara e della stima dei costi della manodopera deve avvenire in maniera corretta quantificando tutti i costi che dovranno essere sostenuti dall’appaltatore per eseguire le prestazioni richieste a perfetta regola d’arte e quindi senza incorrere nel rischio di penali per ritardi o inadempimenti. È quanto viene precisato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Parere di precontenzioso n. 49 del 19 febbraio 2025, relativo a una gara per l’affidamento di quattro anni, da parte del Policlinico Tor Vergata di Roma, del Servizio di trasporto con ambulanza, gara di cui si chiede l’annullamento per le non corrette modalità di remunerazione che sono state previste.

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La delibera in questione è relativa a un parere di precontenzioso richiesto all’Anac da una società attiva nei servizi sanitari, che aveva contestato l’importo posto a base d’asta perché ritenuto insufficiente a remunerare il costo della manodopera e tutti gli ulteriori costi legati al corretto espletamento del servizio richiesto di trasporto infermi, sia per interventi ordinari sia per richieste in emergenza urgenza.
In particolare, la società aveva lamentato la previsione da parte della stazione appaltante (la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata) di un corrispettivo a “chiamata” per il tempo strettamente necessario al trasporto, senza considerare tutti gli altri costi per rendere disponibili e operativi i lavoratori (autisti, infermieri, medici, rianimatori, coordinatore, addetti alla centrale) in un servizio che deve essere continuativo per 24 ore al giorno e per 365 giorni l’anno. I conteggi della società hanno evidenziato un prezzo unitario a base d’asta per le singole tipologie di trasporto come non sufficiente a remunerare la forza lavoro necessaria all’effettuazione dei trasporti, contestando poi la mancata stima dei costi per il coordinatore del servizio e quelli per il sistema gestionale informatizzato.
Il parere Anac evidenzia come le modalità seguite dalla stazione appaltante per determinare l’importo posto a base di gara non risultino coerenti con quelle richieste all’operatore economico per lo svolgimento del servizio, così come indicate negli atti di gara. Più nel dettaglio, la delibera pone l’attenzione su: la previsione di un corrispettivo “a chiamata”, quindi per trasporti estemporanei, che non considera tutta una serie di costi che l’appaltatore deve sopportare; l’indicazione di un limitato numero di ore giornaliere per autisti e infermieri rispetto alla richiesta di ambulanze per 24 ore al giorno; la mancata indicazione delle tabelle ministeriali utilizzate per la stima del costo della manodopera, che appare comunque insufficiente; la quantificazione “pro quota” dei costi del medico e del rianimatore senza però indicare un arco temporale preciso per lo svolgimento delle loro prestazioni; la mancata quantificazione dei costi per l’attivazione e il funzionamento di un sistema informatico centralizzato, che implicherebbe una remunerazione dell’appalto a canone e non a chiamata; l’inclusione del costo del coordinatore nell’ambito delle spese generali anziché nella stima dei costi della manodopera.
La conclusione è che nella determinazione della base d’asta e del costo della manodopera manca “una coerenza complessiva tra le caratteristiche di espletamento del servizio descritte negli atti di gara e le modalità di remunerazione del servizio stesso”. La Fondazione Policlinico Tor Vergata è tenuta quindi “ad annullare in autotutela gli atti di gara e a procedere ad una corretta stima di tutti i costi necessari all’espletamento del servizio, così come richiesto nel capitolato speciale d’appalto, a regola d’arte”.
Fonte: ANAC del 26/02/2025

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