Non può essere esclusa un’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità al facsimile predisposto dalla stazione appaltante

Appalto PNRR. Viene omessa dall’aggiudicataria la dichiarazione sul rispetto di assunzione femminile e giovanile. La domanda viene però trasmessa secondo la modulistica predisposta dalla stazione appaltante, che però non riporta preimpostata la dichiarazione di assunzione dell’obbligo in esame, né prevede una casella su cui apporre la spunta per l’assunzione dell’obbligo.

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La ricorrente sostiene che, pertanto, l’aggiudicataria doveva essere esclusa.
Tar Campania, Napoli, Sez. I, 28/03/2025, n. 2616 respinge il ricorso:
3. Con il primo motivo del ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, parte ricorrente ha lamentato che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, per avere omesso di dichiarare espressamente l’impegno di rispettare di assunzione femminile e giovanile.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
Nel disciplinare di gara è stabilito che la domanda deve essere presentata “secondo il modello di cui all’Allegato A – Istanza di Partecipazione e dichiarazioni integrative”.
Nel disciplinare è inoltre previsto che “Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara (…) di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali”.
Orbene, anche se nella domanda manca una dichiarazione espressa dell’assunzione di tale obbligo in esame, il Collegio ritiene che l’obbligo sia stato comunque assunto. Infatti, il disciplinare nell’art. 15 prevede che «In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richieda o l’operatore economico lo ritenga opportuno, deve caricare la pertinente Documentazione Amministrativa nell’ambito della busta telematica «Busta A – Busta Amministrativa». L’operatore economico utilizza la Piattaforma https://www.acquistinretepa.it/ per compilare o allegare la seguente documentazione: 1) Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative». La controinteressata ha seguito tale procedura sequenziale.
La controinteressata ha presentato effettivamente la domanda utilizzando tale modello di cui all’Allegato A, nel quale però non era preimpostata la dichiarazione di assunzione dell’obbligo in esame, né era prevista una casella su cui apporre la spunta per l’assunzione dell’obbligo. Nondimeno, tuttavia, nel citato Allegato A la controinteressata ha dichiarato «di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale d’Appalto, il computo metrico, il bando ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi contenute», così accettando anche la previsione del disciplinare relativa all’impegno a rispettare le assunzioni femminili e giovanili.
Ad abundantiam va osservato che “l’esigenza di apprestare tutela all’affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità al facsimile all’uopo dalla stessa predisposto, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione (necessariamente, mediante soccorso istruttorio), atteso che nessun addebito poteva a detta impresa essere contestato per essere stata indotta in errore, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, da un negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva predisposto la modulistica da allegare alla domanda” (in termini Cons. Stato, V, 5 luglio 2011, n. 4029; V, 2 dicembre 2015, n. 5454).
Il primo motivo di ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, è pertanto infondato.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/03/2025 di Roberto Donati

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