FOCUS “La determinazione dei termini nella procedura negoziata senza pubblicazione di bando alla luce del D.lgs. n. 36/2023 e della giurisprudenza amministrativa”

In relazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – disciplinata dall’art. 76 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – il Legislatore non ha previsto l’obbligo di fissare un termine minimo inderogabile per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte.
Tale scelta normativa si giustifica alla luce della natura eccezionale di detta procedura, ammessa esclusivamente al ricorrere delle ipotesi tassative ivi elencate, quali la presenza di un unico fornitore o l’urgenza di acquisizione della prestazione, condizioni che rendono inattuabili le procedure ordinarie.

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Ciononostante, la disciplina codicistica impone comunque il rispetto del principio generale di proporzionalità e adeguatezza dei termini, come stabilito dall’art. 92, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Quest’ultima disposizione – in linea di continuità con l’art. 79 del previgente D.lgs. n. 163/2006 – stabilisce che i termini stabiliti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte debbano essere coerenti con la complessità dell’appalto e con le esigenze operative connesse alla predisposizione dell’offerta, tenendo conto – ove necessario – anche dei tempi occorrenti per eventuali sopralluoghi o per la consultazione in loco dei documenti di gara.
Recentemente, la giurisprudenza amministrativa ha confermato tale impostazione.
In particolare, il TAR Lazio – Roma, Sezione II, con sentenza 25 febbraio 2025, n. 4203, ha ribadito che, pur in assenza di un termine minimo fissato ex lege, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a concedere agli operatori economici un arco temporale congruo, che consenta una partecipazione effettiva e consapevole alla gara, in conformità al principio della par condicio, le amministrazioni
Ne consegue che, anche nelle procedure negoziate che prevedano – per scelta discrezionale o per obbligo normativo – l’invito a più operatori economici, la stazione appaltante dovrà assicurare un termine adeguato, la cui idoneità andrà valutata in concreto, con riferimento alla natura e alla complessità dell’affidamento.
Tale orientamento, già fatto proprio dal Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 5127/2019), mira a tutelare l’equilibrio concorrenziale e la parità di trattamento tra i partecipanti, anche nell’ambito di procedimenti di evidenza pubblica non soggetti a pubblicazione integrale.
Nel caso di specie esaminato dal Tar Lazio, il termine di 9 giorni concesso dalla stazione appaltante è stato ritenuto congruo, tenuto conto della semplicità dell’oggetto dell’affidamento, trattandosi della proposta di un progetto sportivo già dettagliatamente descritto nell’avviso pubblico.
Inoltre, la ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che un termine più ampio le avrebbe consentito una proposta qualitativamente diversa.
In definitiva, il Tar ha stabilito che:
- L’art. 76 del Codice non impone un termine minimo assoluto;
- Il tempo per presentare l’offerta deve essere adeguato alla complessità dell’appalto (art. 92);
- Spetta alla SA valutare, caso per caso, se il termine è sufficiente per garantire una partecipazione consapevole e in condizioni di parità.
Pertanto, nel caso in cui l’appalto sia chiaro e poco complesso, anche un termine breve può essere legittimo; fondamentale risulta il criterio di adeguatezza, non tanto la quantità di giorni.
A cura della Redazione TuttoGarePA del 28/03/2025

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