Non è possibile frazionare l’importo dei lavori al solo fine di qualificarsi ai sensi dell’art. 28 allegato II.12 del Codice

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Un bando prevedeva erroneamente che i lavori appartenenti alla categoria OG9 non fossero a qualificazione obbligatoria.

T.A.R. Lombardia, IV, 28 gennaio 2025, n. 282, nel ravvisare la fondatezza delle censure agitate in ricorso, ha rilevato in via preliminare che l’articolo 71, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha confermato la correttezza della interpretazione giurisprudenziale secondo cui l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici non aveva portato ad un’abrogazione implicita dell’art. 12 co. 2 del d.l. n. 47/2014 (cfr. Tar Toscana, sent. n. 1177/2024; Tar Trentino Alto Adige, Bolzano, sentenza n. 62/2024; Tar Piemonte, Sez. II, 16 gennaio 2024, n. 23).

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ll Collegio non ha dipoi condiviso quanto sostenuto dalla stazione appaltante, circa il fatto che la controinteressata sarebbe comunque qualificata ai sensi dell’art. 28 allegato II.12 del Codice Appalti, siccome l’aggiudicataria sarebbe qualificata a svolgere lavori per 113.222,66 euro (il 51% dell’importo previsto dal bando pari a 222.005,21 euro) avendo svolto lavori analoghi per un importo pari a 238.498,72 euro ).

E ciò in quanto l’art. 28 allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023 prevede requisiti di ordine tecnico-organizzativo che possono trovare applicazione unicamente negli “appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro” e, dunque, non nel caso di specie in cui l’importo dei lavori è superiore a tale soglia: non si può certo prendere in considerazione l’importo dei lavori corrispondente alla percentuale che la controinteressata si è impegnata ad eseguire, dovendo farsi riferimento all’importo dei lavori indicato nel bando (pari a 222.005,21 euro) (cfr. Tar Lazio, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 417, che, in una fattispecie analoga, ha affermato che “diversamente opinando si finirebbe per ammettere che qualsiasi appalto di importo superiore a detta soglia possa essere eseguito da tante imprese non qualificate purché le stesse eseguano una quota di lavori inferiore ad euro 150.000,00, il tutto con una palese quanto illegittima elusione dell’obbligo di qualificazione prescritto dalla legge”).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/01/2025 di Elvis Cavalleri

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