Omessa presentazione della campionatura richiesta dalla lex specialis: niente soccorso istruttorio!

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La Stazione Appaltante, nell’approntare la disciplina di gara, ha inteso la campionatura come elemento sostanziale e qualificante l’offerta tecnica.

L’impresa non presenta la campionatura richiesta e viene esclusa.

Il ricorso avverso l’esclusione non viene accolto.

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Questo quanto stabilito da Tar Sardegna, Sez. I, 27/01/2025, n. 37:

6.2. Privo di pregio si rivela, altresì, l’argomento fondato sulla mancata attivazione, in suo favore, del soccorso istruttorio, che le avrebbe consentito, senza modificare la propria offerta, di rendere alla S.A. chiarimenti sul contenuto della medesima, con conseguente violazione, non solo dell’art. 101, co. 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, ma anche dei principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, nonché del principio di buona fede e di quello di leale cooperazione, consacrati anch’essi in apposite norme del Codice dei contratti pubblici.

Per quanto già osservato in merito al rilievo assegnato dalla lex specialis di gara alla campionatura, in termini di elemento sostanziale e qualificante l’offerta tecnica, il soccorso istruttorio non è in radice prospettabile, trovando detto istituto un limite invalicabile nell’impossibilità di modificare o integrare un elemento dell’offerta tecnica, oltre che di quella economica.

Né può fondatamente sostenersi che, nel caso di specie, si trattasse di chiarire eventuali ambiguità dell’offerta, come pretenderebbe la ricorrente, considerata la tout court omessa allegazione all’offerta della campionatura richiesta, non surrogabile, per le ragioni che già si è avuto modo di constatare, attraverso documentazione cartacea o fotografica.

Consentire il soccorso istruttorio in una fattispecie siffatta, come correttamente rilevato dalla difesa regionale, avrebbe comportato un’integrazione postuma dell’offerta, pacificamente inammissibile (ex multis, Cons. Stato, V, 20 febbraio 2024, n. 1672).

La censura è dunque infondata e va rigettata.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/01/2025 di Roberto Donati

 

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