Nelle procedure di affidamento diretto il d. lgs. n. 36/2023 lascia fermo l’obbligo di motivarne le ragioni della scelta

La stazione appaltante ha svolto una “consultazione propedeutica alla procedura di affidamento diretto, nonché contestuale richiesta di preventivo di spesa e proposta progettuale preliminare“.
La stessa ha dipoi affidato il contratto ad un operatore economico terzo, dando nel relativo espressamene atto che “che il suddetto Avviso Pubblico è andato deserto, non essendo pervenuta nessuna offerta entro il termine prescritto”;
La ricorrente lamenta che la determinazione di affidamento sia viziata da eccesso di potere per macroscopico travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria, conseguendone il “diritto all’affidamento del servizio in questione”: la ricorrente aveva infatti presentato il proprio preventivo in risposta all’avviso.

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T.A.R. Campania, Salerno, I, 27 maggio 2025, n. 958 accoglie il ricorso.
Il Collegio, in via preliminare, chiarisce che allorquando “l’indagine di mercato sia stata espressamente qualificata come esplorativa e non vincolante (…) – non è possibile riconoscere al partecipante alla manifestazione di interesse alcun “diritto” all’affidamento diretto del servizio“;
Cionondimeno il Collegio chiarisce altresì che “nelle procedure di affidamento diretto il d. lgs. n. 36/2023, pur prevedendo che la scelta dell’operatore “anche nel caso di previo interpello di più operatori economici” è “operata discrezionalmente dalla stazione appaltante” (art. 3, allegato I.1), lascia fermo l’obbligo di motivarne le ragioni (art. 17, comma 2: “in caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”), di modo che tale scelta – pur eminentemente discrezionale – non sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, ove sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti;
Considerato che la determina gravata, nel disporre l’affidamento diretto, richiama espressamente l’avviso pubblico approvato con determinazione n. 76 del 19/02/2025, dando atto “che il suddetto Avviso Pubblico è andato deserto, non essendo pervenuta nessuna offerta entro il termine prescritto”;
Considerato che tale presupposto è sconfessato dalla documentazione versata agli atti del presente giudizio, dovendosi rilevare che parte ricorrente ha comprovato – senza essere smentita sul punto – di aver inviato tempestivamente a mezzo PEC, il 28 febbraio 2025, la documentazione richiesta.
Ritenuto pertanto che la determina gravata, laddove presuppone che nessuna offerta sia pervenuta nei termini assegnati, risulta basata su un evidente travisamento dei fatti e che il ricorso debba dunque essere accolto, conseguendone l’obbligo del Comune intimato di rideterminarsi in ordine all’affidamento del servizio”.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/05/2025 di Elvis Cavalleri

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