FOCUS: “Il perimetro applicativo dell’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022: esclusione degli oneri di sicurezza aziendali dalla disciplina eccezionale di compensazione prezzi”

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Con la sentenza n. 4201 del 16 maggio 2025, la Sezione V del Consiglio di Stato interviene sul tema – tuttora attuale e fonte di contenzioso – dell’ambito applicativo dell’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022, relativo al meccanismo straordinario di compensazione per l’eccezionale incremento dei costi nei contratti pubblici di lavori.

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La questione controversa riguarda la possibilità di assoggettare gli oneri di sicurezza aziendali alla disciplina eccezionale della compensazione prezzi introdotta dal legislatore nel 2022.

Il Collegio, in linea con l’impostazione restrittiva già espressa dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1844/2023), ha fornito un chiarimento di rilievo sistematico, confermando la natura eccezionale e non estensibile analogicamente della norma.

Il contenuto della norma

L’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 – come noto – prevede che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, si applichino prezzari aggiornati alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, anche in deroga alle clausole contrattuali, con riferimento ad appalti con offerta presentata entro il 31 dicembre 2021.

La disposizione si inserisce in un contesto emergenziale, volto a tutelare l’equilibrio economico dei contratti pubblici colpiti dall’inflazione post-pandemica e dalla crisi energetica.

La posizione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato esclude in modo espresso che gli oneri di sicurezza aziendali possano rientrare automaticamente nel perimetro della disposizione.

Detti oneri, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, n. 1677/2024; n. 6306/2020), attengono ai costi interni che ogni operatore economico sostiene per adempiere agli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e variano in funzione dell’organizzazione e delle scelte gestionali del singolo concorrente.

Sono pertanto esclusi dalla nozione di “materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici” cui fa riferimento la norma in esame.

L’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 (ancora vigente ratione temporis) ne impone l’esplicitazione in sede di offerta per consentire alla stazione appaltante di svolgere le verifiche necessarie a garantire la conformità dell’offerta ai principi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ex art. 32 Cost.

Secondo il Consiglio di Stato, l’unica ipotesi in cui è ammissibile l’applicazione dell’art. 26 anche in relazione a lavorazioni afferenti la sicurezza, è quella in cui tali lavorazioni siano strumentali alla sicurezza dei lavoratori e comportino l’utilizzo di materiali oggetto di variazioni di prezzo rilevate con appositi decreti ministeriali.

L’onere probatorio in tal senso grava sull’impresa.

Rilievi interpretativi e conferma giurisprudenziale

La decisione si muove nel solco della giurisprudenza che esclude l’applicazione analogica delle norme eccezionali, richiamando il principio generale in base al quale le disposizioni derogatorie devono essere interpretate in senso restrittivo.

La sentenza, inoltre, conferma l’orientamento del TAR Marche, Sez. I, nella decisione n. 204 del 1° marzo 2024, che aveva già escluso l’estensione del meccanismo di compensazione agli oneri di sicurezza, valorizzandone la natura soggettiva e organizzativa.

Conclusioni

La sentenza n. 4201/2025 costituisce un’importante precisazione in tema di corretta delimitazione del campo di applicazione dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022.

L’intervento del Consiglio di Stato ribadisce che il meccanismo compensativo non può estendersi indiscriminatamente a tutte le voci di costo del contratto, e che gli oneri di sicurezza aziendali, in quanto espressione della specifica organizzazione d’impresa, restano estranei alla disciplina emergenziale, salvo rare eccezioni ancorate a precisi requisiti oggettivi.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 27/05/2025

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