Modifiche significative per le offerte anormalmente basse nelle gare sopra soglia

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L’allegato del presente articolo riassume i punti principali della Relazione illustrativa al Codice, evidenziando le principali modifiche apportate alla disciplina delle offerte anormalmente basse nelle procedure sopra soglia.

Nuovo Codice Appalti introduce una maggiore discrezionalità per le stazioni appaltanti. Il nuovo Codice Appalti ha introdotto importanti cambiamenti in merito alla gestione delle offerte anormalmente basse nelle procedure sopra soglia, sostituendo la normativa del decreto legislativo n. 50 del 2016 con una disciplina più flessibile. Secondo quanto indicato dalla Relazione illustrativa al Codice, l’obiettivo principale della nuova disciplina è quello di responsabilizzare maggiormente le stazioni appaltanti nella valutazione e gestione delle anomalie, affidando loro una maggiore discrezionalità.

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Eliminazione delle soglie prefissate

Una delle novità più rilevanti è l’eliminazione delle soglie prefissate per identificare le offerte anormalmente basse, che in precedenza erano stabilite per legge. La scelta di non introdurre una soglia rigida per le procedure sopra soglia è emersa da un confronto con altri Paesi europei, dove molti Stati membri, tra cui Svezia, Germania e Irlanda, hanno recepito il contenuto dell’art. 69 della Direttiva europea senza introdurre parametri specifici. La nuova disciplina, pertanto, rimette alla discrezionalità delle stazioni appaltanti la valutazione di quali offerte, in base ai risultati di gara e al mercato di riferimento, possano apparire anomale e, conseguentemente, richiedano una verifica.

Valutazione tecnica e rispetto del contraddittorio

L’art. 110 del nuovo Codice prevede che le stazioni appaltanti effettuino una valutazione tecnica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che risultano anormalmente basse, sulla base di specifici elementi indicati nel bando o nell’avviso di gara. È inoltre ribadito che le stazioni appaltanti debbano garantire il rispetto del contraddittorio con l’operatore economico prima di escluderlo dalla procedura, eliminando così qualsiasi automatismo nell’esclusione di offerte anomale.

Il ruolo dell’Allegato II.2 e il sistema di sottosoglia

Un altro elemento significativo è la possibilità, per le stazioni appaltanti, di utilizzare i metodi di calcolo della soglia di anomalia previsti per le procedure sottosoglia, come indicato nell'Allegato II.2, purché questo sia specificato nel bando di gara e sempre nel rispetto del contraddittorio e delle norme previste dall’art. 110. Tale previsione conferisce flessibilità alle stazioni appaltanti, permettendo loro di adattare i criteri di valutazione al contesto specifico dell’appalto, garantendo allo stesso tempo una maggiore trasparenza e aderenza alle regole procedurali.

In sintesi, la nuova disciplina punta a semplificare la gestione delle offerte anormalmente basse nelle gare sopra soglia, responsabilizzando le stazioni appaltanti e rendendo più flessibile la valutazione dell’anomalia, pur mantenendo il rispetto del contraddittorio con gli operatori economici.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 10/09/2024

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