MIT: Incentivibilità di servizi e forniture - nomina DEC

inc.jpg

Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 21 giugno 2024 n. 2721 ha risposto al seguente quesito: L'art.45, comma 2, del D.gs 36/2023 prevede, tra l'altro, che: " Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione." Si chiede se, ai fini della incentivabilità dei servizi e forniture, la nomina del DEC, nei casi previsti dall'all.1.2, art.8( compiti specifici del Rup per la fase di esecuzione), sia condizione necessaria e sufficiente; in alternativa, si chiede se si debba considerare quale ulteriore presupposto applicativo del sistema incentivante "la particolare importanza dell'affidamento" (all.2.14, art.32, cui rinvia l'art.114 del Codice, al fine di individuare "i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il Direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal Rup".). In ultimo, si chiede se debba ricorrere, oltre ai requisiti di cui sopra, anche una certificazione di complessità (art.32 comma 2 cit.) da parte del dirigente/responsabile del servizio, in particolare per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e per gli affidamenti diretti in ogni caso pari o superiori a 5.000 € ( c.d. affidamenti di modico valore)

 

OSSERVATORIO APPALTI INNOVATIVI

Scopri come AREUS (Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna) ha gestito

l'appalto pre-commerciale

OSSERVATORIO APPALTI INNOVATIVI

Scopri come AREUS (Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna) ha gestito l'appalto

pre-commerciale

SCARICA GRATIS LA GUIDA

 

Risposta aggiornata        

Con riferimento ai quesiti posti si rappresenta quanto segue. La possibilità di incentivare le funzioni tecniche relative a servizi e forniture è prevista dall’art. 45, comma 2, del Codice, nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione (DEC). I casi nei quali va nominato il DEC sono citati nell’art. 114, comma 8, del d.lgs. 36/2023, che rinvia all’”allegato II.14 al Codice, che individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP”. L’art. 31, comma 1, dell’allegato II.14 al Codice prevede che l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP “a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32”; Nello specifico, quindi, l’art. 32 dell’allegato II.14 al Codice – al cui contenuto si opera rinvio per esigenze di economia – indica quali sono i servizi e le forniture di particolare importanza (cfr. art. 32, comma 2). La nomina di un direttore dell’esecuzione quale figura diversa dal RUP dovrà intervenire nei casi di servizi e forniture di particolare importanza, come descritti nell’allegato II.14 al Codice. Pertanto ai fini della incentivabilità dei servizi e forniture, occorre tale ulteriore presupposto, non essendo sufficiente il solo fatto di nominare un DEC. La risposta al secondo quesito è negativa.

 

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT del 26/06/2024

 

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora

 


Loading...