MIT: D.Lgs. 36/2023, art. 50, co. 2 ed all. II.1 - Ordine cronologico di risposta nella selezione degli operatori economici
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 3 giugno 2024 n. 2597, ha risposto al seguente quesito:
Col nuovo Codice è possibile indicare, in un avviso d'indagine di mercato che alla procedura negoziata di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) oppure e), verranno invitati i 5 o 10 operatori economici che manifesteranno interesse per primi tramite PEC? Tecnicamente, tale modalità, non è classificabile né come sorteggio né come estrazione casuale dei nominativi e parrebbe quindi un metodo incontestabile ed oggettivo per poter individuare le ditte da invitare.
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Risposta aggiornata
Come previsto dall’art. 50 e dall’art. 2, comma 3, dell’Allegato II.1, in caso di indicazione del numero massimo di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, il criteri per la scelta degli OE da invitare devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il criterio prospettato nel quesito non soddisfa le predette condizioni e appare piuttosto assimilabile ad una metodologia di selezione casuale. In senso conforme si veda il parere ANAC n. 11 del 28 febbraio 2024.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT del 25/06/2024